31 Maggio 2022
L’agente sportivo è “impatriato” e il suo è reddito di lavoro autonomo
I redditi percepiti dall’agente sportivo vanno inquadrati in quelli di lavoro autonomo e, considerato che lo stesso agente, può fruire del regime fiscale agevolato previsto per i lavoratori “impatriati” (articolo 16, Dlgs n. 147/2015), in quanto ha riportato la propria residenza in Italia nel 2022 dopo essere stato iscritto all’Aire per gli otto anni precedenti, concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30% dall’anno d’imposta in corso e per i successivi quattro.
Lo afferma l’Agenzia con la risposta n. 315 del 31 maggio 2022, ponendosi in linea con quanto auspicato dal contribuente istante, che se da un lato dà per certo l’accesso al regime agevolato, dall’altro pone un dubbio sulla qualificazione reddituale dei propri compensi. Questo perché, a suo parere, la riforma dei rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso all’esercizio della professione di procuratore sportivo, introdotta con il Dlgs n. 37/2021, ha generato alcune incertezze interpretative circa l’esatto inquadramento giuridico della figura dell’agente sportivo e il conseguente trattamento fiscale dei redditi percepiti nello svolgimento di tale attività.
Con riferimento all’attività di agente sportivo, l’amministrazione rileva che il decreto legislativo in argomento, allo scopo di garantire imparzialità, indipendenza e trasparenza nell’attività degli agenti sportivi, reca le misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo che, per espressa previsione contenuta nell’articolo 15-bis, si applicano dal 1° gennaio 2023.
In particolare, all’articolo 3 afferma che l’agente sportivo fornisce servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione, ciò implica che lo stesso, nell’esercizio della sua attività, attinga a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo, che valgono a rendere rilevante l’apporto personale dell’agente nella prestazione di assistenza professionale resa al cliente. Inoltre, all’articolo 4, prevede che, per svolgere la professione, l’agente sportivo deve essere iscritto in apposito Registro nazionale, istituito presso il Coni, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità. Proprio come un professionista.
Nello stesso decreto, poi, tutta una serie di disposizioni che evidenziano come l’esercizio dell’attività di agente sportivo costituisca esercizio di una libera professione che il legislatore ha inteso compiutamente regolamentare, perfino nella definizione di parametri per la determinazione dei relativi compensi.
Tenuto conto del quadro normativo, l’Agenzia ritiene che i redditi conseguiti nell’esercizio di tale attività, senza vincolo di subordinazione, costituiscano redditi di lavoro autonomo. Quindi, nel presupposto che l’istante soddisfi tutti i requisiti previsti per l’accesso al regime speciale per lavoratori impatriati, i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio dell’attività di agente/procuratore sportivo svolta nel territorio dello Stato concorreranno alla formazione del reddito complessivo nella misura ridotta del 30%, dal 2022, periodo d’imposta di trasferimento della residenza fiscale in Italia, e per i quattro periodi d’imposta successivi.
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