Normativa e prassi

27 Maggio 2022

La scuola straniera con partita Iva non versa, ma registra e dichiara

La scuola straniera senza fini di lucro, non riconosciuta, operante in Italia – esente dalle imposte sui redditi e dall’Irap in forza di un accordo interstatale – che ha aperto una partita Iva, è tenuta a presentare le relative dichiarazioni anche in mancanza di un reddito e di un debito d’imposta.
Lo afferma l’Agenzia con la risposta n. 312 del 27 maggio 2022, nella quale, raccogliendo le perplessità dell’istituto di formazione, che non ha mai presentato alcuna dichiarazione reddituale e che ora si chiede se l’essersi dotato di partita Iva provochi un cambiamento nei propri obblighi fiscali, effettua una disamina delle disposizioni di riferimento (articoli 1 e 13, e anche 20, Dpr n. 600/1973) e con la propria prassi collegata (risoluzione n. 126/2011) mette un punto alla questione.

In particolare, osserva che, secondo i principi enunciati nella richiamata risoluzione n. 126/2011, l’acquisizione della partita Iva sottintende l’effettuazione di operazioni che hanno i connotati dell’esercizio di attività d’impresa, rilevanti ai fini Iva e Ires, e, conseguentemente, che sussiste a carico dell’istante l’obbligo della tenuta delle scritture contabili nonché il conseguente obbligo dichiarativo.

A tal proposito, l’Agenzia ricorda che le istruzioni al modello Redditi Enc prevedono che lo stesso vada presentato anche dagli “enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato” e che quelli, i quali “hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito”.
Una previsione valida anche ai fini Irap, in quanto il decreto legislativo che ha introdotto l’imposta stabilisce, per ogni soggetto passivo, l’obbligo di “dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancorché non ne consegua un debito di imposta” (articolo 19, Dlgs n. 446/1997).
 
Pertanto, l’istante dovrà tenere le scritture contabili, presentare la dichiarazione dei redditi e, anche se esente, quella Irap. Il tutto seguendo le istruzioni di compilazione dei singoli modelli.

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