13 Maggio 2022
Crediti d’imposta “energia”: le precisazioni dell’Agenzia
Con la circolare n. 13 del 13 maggio 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non energivore”, dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina”, per mitigare gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, determinati anche dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina.
Si tratta dei benefici fiscali previsti:
- dall’articolo 15 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25/2022, che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel I trimestre 2022
- dall’articolo 4 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), che prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022
- dall’articolo 3 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) in corso di conversione, che prevede un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica consumata nel II trimestre 2022
- dall’articolo 9 del decreto legge “Ucraina”, che prevede la cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore.
In particolare, in riferimento all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, sono stati chiariti i seguenti aspetti.
Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia precisa che le imprese “energivore”, al fine di accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 dell’articolo 6 del predetto Dm.
Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d’imposta è che la media dei costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all’ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.
Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito alla determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Con riferimento all’articolo 4 del decreto “Energia”, la circolare, oltre a richiamare gli stessi chiarimenti già forniti riguardo all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, evidenzia, come aspetto peculiare, che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo dell’energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
In relazione all’articolo 3 del Dl “Ucraina”, il documento di prassi inquadra la platea dei beneficiari del relativo credito d’imposta (imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”). Commenta, inoltre, gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) e in particolare, si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull’utilizzo del credito d’imposta.
Infine, in relazione agli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina”, che di disciplinano la cessione degli anzidetti crediti d’imposta riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese “non energivore” ed “energivore”, la circolare prevede che detti crediti – utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione).
Il documento di prassi evidenzia, inoltre, che, in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie debbano richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Considerato che tale disciplina è uniformata alla cessione prevista dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), con riferimento al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus, per gli aspetti in comune, è previsto un rinvio, per quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con circolare n. 16/2021.
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