Normativa e prassi

4 Maggio 2022

Sconto in fattura per l’asseverazione Il credito attualizzato va fatturato

La somma percepita da un professionista che rilascia l’asseverazione per lavori che danno diritto ai bonus fiscali per i quali è possibile ottenere lo sconto in fattura, concorre a formare il reddito di lavoro autonomo anche per la parte diretta e remunerare gli aggravi finanziari legati all’attualizzazione del credito. I relativi importi vanno quindi fatturati con aliquota ordinaria.
È questo in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 243 del 4 maggio 2022.

Il quesito riguarda, in particolare, la possibilità introdotta dall’articolo 121 del decreto “Rilancio” di trasformare la detrazione del 110% e le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici, in sconto in fattura. Nel caso specifico lo sconto in fattura è applicato in relazione al compenso versato a un professionista per l’apposizione del visto di conformità.
L’istante osserva che la procedura, considerati i tempi prolungati in cui avviene il recupero fiscale nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65%o del 50%, determina un aggravio finanziario per chi acquista il credito, sta quindi valutando la possibilità di addebitare al cliente tali oneri e chiede all’amministrazione finanziaria quale sia la corretta procedura da seguire ai fini della corretta fatturazione e della determinazione del relativo reddito.

Come di consueto l’Agenzia ripercorre l’evoluzione normativa e gli ambiti applicativi delle norme richiamate dal contribuente nell’interpello. In questo caso, il riferimento è all’articolo 121 del decreto “Rilancio” che consente di usufruire del Superbonus e delle detrazioni previste dal comma 2 della norma stessa, anziché in sede di dichiarazione dei redditi, tramite una riduzione del prezzo operata in fattura dal fornitore o attraverso la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Per il riconoscimento della detrazione del 110% il contribuente che opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve richiedere il visto di conformità, rilasciato dai responsabili dei Caf o dagli altri soggetti autorizzati, dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti necessari per accedere al beneficio. L’articolo 119 del decreto “Rilancio” che introduce il Superbonus stabilisce che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e asseverazioni e del visto di conformità richiesti per usufruire dello sconto d’imposta. I relativi importi concorrono al limite di spesa ammesso ai fini della detrazione previsto per ciascun intervento agevolato (circolare n. 30/2020).
Inoltre, per effetto dell’introduzione del comma 1-ter da parte della legge di bilancio 2022 all’articolo 121 più volte menzionato, gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus (in sintesi visto di conformità e asseverazione dei tecnici) in caso di sconto in fattura o cessione del credito occorrono anche per beneficiare delle altre detrazioni individuate dal comma 2.

Conseguentemente, il visto di conformità concorre alla formazione del limite di spesa ammesso ai fini della detrazione e l’importo per esso pagato può essere oggetto di sconto in fattura. Il professionista, in quest’ultimo caso, accetta il pagamento totale o parziale della fattura tramite la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante al committente. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto a terzi.
Detto ciò, l’Agenzia ritiene, come proposto dall’istante, che anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto” in seguito all’applicazione dello sconto in fattura, rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale e come tale vada assoggettato a tassazione in base all’articolo 54 del Tuir.
Per quanto riguarda l’Iva, la somma concorrerà a formare la base imponibili assoggettata ad aliquota ordinaria.

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