4 Maggio 2022
Regime di adempimento collaborativo: restyling del modello di adesione
Con il provvedimento del 4 maggio 2022 firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, vengono apportate modifiche al modello di “Adesione al regime di adempimento collaborativo” pubblicato sul sito internet dell’Agenzia e alle relative istruzioni. Si tratta di alcune modifiche dettate dal recepimento di normativa inerente e di altri correttivi che ne delineano meglio l’utilizzo.
In particolare, il modello deve essere adeguato alle modifiche intervenute con l’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute all’articolo 20, comma 1, del Dl n. 119/2018.
Il decreto del Mef ha esteso, per gli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di accesso al regime di adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro.
L’articolo 20, comma 1, del Dl n. 119/2018, ha inserito il nuovo comma 6-bis all’articolo 70-duodecies del Dpr n. 633/1972, al fine di introdurre una ulteriore previsione di estensione dei requisiti soggettivi di accesso al regime, dedicata ai partecipanti a gruppi Iva.
Questa modifica prevede che, nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione di cui all’articolo 70-quater del Dpr n. 633/1972, il predetto regime si estenda a tutte le società partecipanti al gruppo Iva. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.
Nello specifico vengono apportate le seguenti modifiche al modello di adesione al regime di adempimento collaborativo approvato con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016, e pubblicato sul sito internet dell’Agenzia:
- nel campo “Dichiarazione del possesso dei requisiti”, i periodi “non inferiore a dieci miliardi di euro” vengono variati in “non inferiore a un miliardo di euro”, viene inoltre inserito il nuovo campo: “possesso del requisito di cui comma 6-bis, dell’articolo 70-duodecies del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (appartenenza ad un gruppo Iva ove almeno uno dei partecipanti abbia aderito o sia stato ammesso al regime di adempimento collaborativo)”
- viene inserito il nuovo campo “Dati relativi al gruppo Iva”
- il punto delle istruzioni “2. Soggetti interessati alla presentazione del modello”, viene variato per recepire le modifiche intervenute, in relazione all’estensione della platea dei contribuenti ammissibili al regime, a seguito dell’emanazione del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2022 e dell’entrata in vigore dell’articolo 20, comma 1, del Dl n.119/2018 che ha inserito il nuovo comma 6-bis, all’articolo 70-duodecies del Dpr n. 633/1972
- nelle istruzioni al campo “3. modalità di presentazione della domanda” il periodo “Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, è sottoscritto e presentato all’ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per l’accesso al regime individuato al punto 2.1 del provvedimento” è sostituito dal seguente: “Il presente modello, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, in formato elettronico, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it., è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale”. Viene inoltre aggiornato l’indirizzo mail dell’Ufficio Adempimento collaborativo
- nelle istruzioni al campo “7. Dichiarazione del possesso dei requisiti (da compilare solo nel caso di istanza di ammissione)” la parola “decreto” è sostituita con il periodo “dalla normativa di riferimento”.
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