Normativa e prassi

6 Aprile 2022

Copie conformi in “pdf” inviate via mail l’imposta di bollo non è forfetaria

Le copie conformi di documenti depositati nel “fascicolo digitale” (in originale o in copia conforme all’originale) rilasciate da un ente in formato elettronico via Pec o via e-mail, scontano l’imposta di bollo di 16 euro a foglio e non quella forfettaria pari a 16 euro complessive a prescindere dalla dimensione del documento. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 170 del 6 aprile 2022.
L’ente istante, che in sintesi chiede di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse al richiedente in formato elettronico via Pec o via mail, ritiene che si possa applicare l’imposta di bollo nella misura forfettaria.
L’Agenzia ripercorre la normativa sull’imposta di bollo fra cui l’articolo 4 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 642/1972 che prevede il pagamento dell’imposta nella misura di 16 euro a foglio, per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…), nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta“.
Ricorda, inoltre, la nota a margine del comma 1-quater del citato articolo 4, che prevede invece la misura forfettaria dell’imposta (“Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento“).
Con riferimento ai documenti informatici e alle relative caratteristiche di integrità e immodificabilità vengono richiamate le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005) e il dpcm 13 novembre 2014 con tutte le regole tecniche in tema di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici inclusi quelli della pubblica amministrazione.
Alla luce del quadro delineato l’Agenzia ritiene che l’imposta forfettaria di 16 euro che prescinde dalla dimensione del documento si possa applicare solo se i documenti sono rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e dunque “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dall’articolo 23- bis del CAD e dalle regole tecniche contenute nel Dpcm del 13 novembre 2014. Le copie dei documenti presi dal fascicolo digitale rilasciati dall’ente, invece, non hanno tali caratteristiche per cui l’imposta da applicare non potrà essere quella forfettaria ma sarà di 16 euro per ogni foglio.
 

Copie conformi in “pdf” inviate via mail l’imposta di bollo non è forfetaria

Ultimi articoli

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Immobili, le indennità di servitù dal 2024 rientrano nei redditi diversi

La nuova formulazione della norma di riferimento impone la tassazione delle somme percepite per la costituzione di diritti reali di godimento, anche se derivanti da esigenze di pubblica utilità L’indennità di servitù, corrisposta a titolo di saldo in relazione alla costituzione del diritto reale di godimento, come nel caso di una linea elettrica a servizio di un immobile ubicato in un’area interessata da un esproprio finalizzato alla realizzazione di un progetto di pubblica utilità, va tassata come reddito diverso.

Normativa e prassi 7 Novembre 2025

Liquidazione Iva di gruppo, focus sull’esonero dalla garanzia

In una risposta ad interpello l’Agenzia fa luce sui requisiti per fruirne con riguardo alle eccedenze di imposta a credito compensate tra le società che fanno parte del perimetro di liquidazione Con una risposta a un interpello, l’Agenzia fornisce chiarimenti sui requisiti per l’esonero dalla presentazione della garanzia per le eccedenze di credito Iva utilizzate in compensazione nell’ambito della liquidazione dell’Iva di gruppo (articolo 73 comma 3 del Dpr n.

Attualità 7 Novembre 2025

False comunicazioni dell’Agenzia anche a tema rimborsi

In caso di dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ricevute apparentemente dalle Entrate, è sempre consigliabile consultare la pagina apposita sul sito istituzionale o rivolgersi all’assistenza Con l’avviso del 7 novembre, è descritta una falsa comunicazione in circolazione che, sfruttando illecitamente il logo dell’Agenzia delle entrate, informerebbe su un presunto rimborso fiscale €1495,39.

Attualità 6 Novembre 2025

Nuova campagna di phishing, sulla dichiarazione delle criptovalute

Una mail fraudolenta induce il destinatario a utilizzare un servizio telematico inesistente dell’Agenzia per effettuare la dichiarazione del proprio patrimonio in valuta virtuale L’Agenzia delle entrate segnala l’ennesimo caso di phishing finalizzato a ottenere i dati degli utenti.

torna all'inizio del contenuto