Attualità

5 Aprile 2022

Cfp per il commercio al dettaglio, istanze in corsa dal 3 al 24 maggio

Potranno essere presentate dalle ore 12,00 del 3 maggio alla stessa ora del 24 maggio 2022, esclusivamente tramite procedura informatica, le richieste di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto “Sostegni-ter” (articolo 2, Dl n. 4/2022) a favore degli esercenti il commercio al minuto. A stabilirlo il ministero dello Sviluppo economico che rende operativo il Fondo con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l’anno 2022 destinati al rilancio del settore.
Il Mise comunicherà, in tempo utile, sul proprio sito, nella sezione dedicata all’agevolazione, l’indirizzo da cui sarà raggiungibile la procedura informatica predisposta per la compilazione trasmissione delle istanze. È richiesto il possesso di una posta elettronica certificata attiva. La registrazione della Pec nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della richiesta e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

La misura è stata introdotta per contenere gli effetti negativi dell’emergenza Covid in aiuto dei soggetti maggiormente toccati dalla crisi e dalle restrizioni adottate per contenere i contagi.
In particolare, il beneficio è destinato alle imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio identificate con i codici Ateco 2007 previsti dalla norma agevolativa stessa, e che nel 2019 hanno registrato ricavi non superiori a 2 milioni di euro e nel 2021 un riduzione di fatturato non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Inoltre è necessario:

  • avere sede operativa o legale in Italia e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie
  • non risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019
  • non essere oggetto di sanzioni interdittive.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nei limiti delle risorse stanziate e delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
Nel dettaglio, la dote spendibili è ripartita tra i beneficiari attribuendo a ognuno un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile degli stessi ricavi riferiti al 2019, secondo il seguente schema:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a euro 400mila euro e fino a euro 1 milione di euro
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a euro 1 milione di euro e fino a euro 2 milioni di euro.

Le modalità di accesso al contributo e i termini di presentazione della domanda sono stati stabiliti con il decreto direttoriale Mise del 24 marzo 2022 che ha anche approvato il modello di istanza, gli oneri informativi dell’intervento e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei cfp richiesti siano superiori alle risorse disponibili, il ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l’importo teoricamente spettante sulla base degli stanziamenti e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e nei limiti degli aiuti di Stato attribuibili.

Il Mise, terminata la fase istruttoria delle domande ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento cumulativo di concessione per tutti i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento del sostegno economico. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del ministero. La pubblicazione del provvedimento sul sito web del Mise assolve l’obbligo di comunicazione ai beneficiari.
Le imprese escluse per esito negativo della verifica delle istanze, riceveranno un’apposita comunicazione di diniego.
Chi supera l’esame riceverà direttamente dal ministero dello Sviluppo economico la somma riconosciuta accredita sul conto corrente indicato nell’istanza.

L’agevolazione, infine, è cumulabile con altri aiuti nei limiti di quanto previsto dal richiamato “Quadro temporaneo”.

Cfp per il commercio al dettaglio, istanze in corsa dal 3 al 24 maggio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Decreto “Adempimenti”, nuove indicazioni dall’Agenzia

Dopo i recenti chiarimenti sulle dichiarazioni fiscali (circolare n.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Contraddittorio preventivo, definiti i casi di esclusione

Individuati, con il decreto Mef dello scorso 24 aprile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile, gli atti esclusi dall’obbligo di contradditorio preventivo previsto dal nuovo Statuto del contribuente in seguito alle modifiche introdotte su input della Delega fiscale.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Indennità a esperti distaccati in Ue, non imponibili se a carico dell’Unione

Le indennità pagate a un “Esperto nazionale distaccato” presso l’Unione europea che sono totalmente a carico del bilancio unionale e non di un’amministrazione pubblica italiana non concorrono all’imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono essere dichiarate e assoggettate a imposizione nel nostro Paese.

Normativa e prassi 2 Maggio 2024

Rimborsi Iva dopo la Brexit, valgono le regole per i Paesi Ue

Scaduto il periodo di transizione che ha seguito la Brexit, sulla base dell’Accordo raggiunto tra Italia e Regno Unito lo scorso 7 febbraio, ai rimborsi Iva erogati in relazione a operazioni effettuate con il Paese oltremanica, deve essere applicato, con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2021, l’articolo 38-ter del Dpr n.

torna all'inizio del contenuto