18 Marzo 2022
Autonomi e professionisti senza Irap l’esonero vale solo dal 2022 in poi
Con la risposta n. 5-07710 dello scorso 16 marzo, a un’interrogazione parlamentare, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha ribadito l’irretroattività della norma che ha disposto, a decorrere dal 2022, l’esclusione dall’Irap per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Più precisamente l’articolo 1, comma 8, della legge di bilancio 2022, prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (vedi articolo “Il Fisco nella legge di Bilancio – 14 autonomi e ditte individuali senza Irap”).
Tale disposizione, sottolinea il ministero, non determina alcuna disparità di trattamento rispetto alla situazione pregressa, come paventata dall’interrogante, poiché rientra nella piena discrezionalità del legislatore, il quale, sulla base dei diversi obiettivi di volta in volta fissati, ha nel tempo modificato le regole sull’imposta. La norma contenuta nella trama della legge n. 234/2021 è solo l’ultima. In sostanza, si inserisce nel progressivo processo di riduzione del carico impositivo Irap, già iniziato con la Finanziaria per il 2008 e attuato, nel corso del tempo, mediante la riduzione delle basi imponibili del tributo, fino ad arrivare, con quelle per il 2015 e 2016, alla deduzione integrale del costo complessivo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche per i soggetti che fanno ricorso all’assunzione di lavoratori stagionali con contratto a tempo determinato, e all’esonero dal tributo per gli agricoltori titolari di reddito agrario (articolo 32 del Tuir).
Quindi, l’ultimo intervento normativo non fa altro che confermare il progressivo ridimensionamento dell’Irap, con l’obiettivo finale di graduale superamento dell’imposta.
In aggiunta, il ministero ricorda anche, che prima della modifica, le persone fisiche che svolgevano la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, di fatto, erano già escluse dal tributo: il presupposto, per la debenza del tributo, era costituito solo dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata.
A chiarire, poi, quali siano i requisiti che inquadrano un’autonoma organizzazione ci ha pensato la Cassazione, da ultimo, con la sentenza a sezioni unite n. 9451/2016.
Ora, con la riforma introdotta dalla legge di bilancio 2022, l’esclusione dal tributo si estende a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a prescindere dalla sussistenza o meno dell’autonoma organizzazione. Ma solo ora. Fino al 2021, non possono che operare le previgenti disposizioni, le quali sancivano l’esonero dal tributo esclusivamente in assenza di autonoma organizzazione, la cui verifica, in mancanza di specifiche disposizioni normative, doveva essere effettuata caso per caso.
La conclusione è che, alla luce dell’attuale quadro normativo e interpretativo, non esiste alcuna possibilità di sospensione, da parte dell’Agenzia delle entrate, dell’attività di riscossione, in relazione alle persone fisiche che hanno svolto, prima del 1° gennaio 2022, la propria attività avvalendosi di autonoma organizzazione.
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