17 Marzo 2022
Sì al tax credit canoni di locazione, la subconcessione è da codice civile
La disponibilità di spazi non attrezzati, il sostenimento delle spese per la realizzazione degli impianti e degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività e la previsione nel canone di una quota fissa minima garantita, a prescindere dal fatturato conseguito, fanno risultare il contratto di affidamento in subconcessione assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile, e pertanto, agevolabile nella misura del 60% del canone di locazione pagato. Con la circolare n. 14/2020, attraverso la quale sono arrivati i primi chiarimenti sul credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”, infatti, l’Agenzia ha precisato che i canoni agevolati devono essere relativi a un contratto di locazione di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile (la cui disciplina è regolata dalla legge n. 392/1978), ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene in seguito a un provvedimento amministrativo di concessione.
È la soluzione, che si legge nella risposta n. 827 del 17 dicembre 2021, consegnata dall’Agenzia a una Srl, la quale, sulla base di un contratto di affidamento stipulato con altra società titolare di una concessione, cura e gestisce alcuni spazi dietro il pagamento di un corrispettivo costituito da una parte fissa e da una variabile, condizionata al fatturato e chiede di poter fruire dello specifico credito d’imposta nella misura massima del 60 per cento.
Preliminarmente, l’amministrazione riepiloga i caratteri distintivi del bonus fiscale introdotto dal “Rilancio” che ha previsto, per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta del 60% sull’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività, il bonus è pari al 30% dei relativi canoni. Per fruire del credito, commisurato all’importo versato nel 2020 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, i locatari devono aver subito, nel mese di riferimento, una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il persistere della crisi pandemica, poi, ha portato il legislatore a estendere l’agevolazione anche ai canoni “indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente” (articolo 8 “Ristori”, Dl n. 137/2020) per le “imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati nell’allegato 1” annesso al decreto legge.
Entrando nel merito della norma, come anticipato, la circolare n. 14/2020, ha chiarito che i canoni in questione devono riguardare contratti riguardanti le ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione (articoli 1571 e seguenti cc).
Nel caso in esame, l’istante acquisisce esclusivamente la disponibilità di spazi non attrezzati, provvedendo alle spese alla realizzazione degli impianti e degli arredi necessari allo svolgimento dell’attività. Il canone previsto contiene una quota fissa minima garantita a prescindere dal fatturato conseguito.
A parere dell’Agenzia, in assenza di alcun servizio fornito da parte della società concessionaria e considerata la quota minima fissa del canone, il rapporto in essere non risulta riconducibile ai contratti di servizi complessi. Per le sue caratteristiche peculiari, invece, il contratto di affidamento è assimilabile alle locazioni descritte nel codice civile. Di conseguenza, l’istante potrà fruire del credito d’imposta, nella misura del 60% del canone di locazione pagato per i mesi in cui è in vigore l’agevolazione.
Infine, sottolinea, che se anche la concessionaria volesse fruire dello sconto fiscale, per verificare la sussistenza del requisito della riduzione di fatturato – necessaria per l’accesso ai benefici “Covid” – dovrà mettere in conto anche i ricavi provenienti dal contratto.
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