Normativa e prassi

17 Marzo 2022

L’assunzione con distacco preclude il regime speciale “impatriati”

Il lavoratore italiano distaccato negli Stati Uniti contestualmente all’assunzione, una volta rientrato in Italia non potrà fruire dei benefici fiscali previsti per gli impatriati. Al momento del rimpatrio, infatti, la continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio, gli preclude l’accesso al regime speciale Irpef (risposta n. 119/2022).
L’istante, una società che ha assunto un dipendente disponendone il distacco per tre anni presso la filiale di New York, chiede se al rientro in Italia lo stesso dipendente possa accedere all’agevolazione Irpef prevista per i lavoratori impatriati (articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015).
Il regime agevolato, ricorda l’Agenzia, viene riconosciuto al lavoratore che trasferisce la propria residenza in Italia, non è stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegna a risiedere nel nostro Paese per almeno 2 anni, svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. L’agevolazione vale per un quinquennio a partire dal periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia (articolo 2 del Tuir) e per i quattro periodi di imposta successivi.
L’Agenzia ricorda inoltre le precisazioni, nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, fornite con la circolare n 33/2020. Il documento di prassi ha precisato che il beneficio non spetta in presenza dello stesso contratto con lo stesso datore di lavoro. Tale ragionamento vale anche nell’ipotesi in cui il distacco sia contestuale all’assunzione, come nel caso in esame.
Va rilevato, inoltre, che come dimostrato dalla documentazione integrativa fornita dall’istante il rapporto di lavoro e il datore di lavoro rimarranno invariati al rientro del lavoratore, circostanza che preclude la fruizione del regime agevolativo.
La stessa circolare 33/2020, inoltre, ha precisato che tale restrizione può anche non applicarsi in casi specifici in cui il rientro non sia conseguenza naturale del distacco ma sia dovuto ad altri elementi funzionali alla ratio della norma. Tuttavia rileva l’Agenzia, nel caso in esame sussistono proprio quelle condizioni di continuità che la norma non ha voluto premiare e che quindi precludono il regime di favore. In conclusione il lavoratore distaccato in occasione dell’assunzione, una volta rientrato in Italia non potrà beneficiare della riduzione Irpef prevista dal regime speciale sugli impatriati.
 

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