14 Marzo 2022
Crediti in compensazione: i codici per due bonus
Arrivano con due distinte risoluzioni, entrambe datate 14 marzo 2022, i codici di tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta disposto a favore delle farmacie per l’acquisto o il noleggio di apparecchiature di telemedicina (risoluzione n. 11/E) e di quello per i crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del DL n. 34/2020, il decreto Rilancio (risoluzione n. 12/E).
Risoluzione n. 11 del 14 marzo 2022
Alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3mila abitanti, è riconosciuto, con l’articolo 19-septies del Dl n. 137/2020, il decreto Ristori, un contributo sotto forma di credito d’imposta, consistente nella misura del 50% delle spese sostenute nel 2021 per l’acquisto e il noleggio di apparecchiature necessarie per l’effettuazione di prestazioni di telemedicina. Il limite massimo dell’importo che può essere concesso è di 3mila euro per soggetto beneficiario, nel limite complessivo di spesa prevista che equivale a 10.715.000 euro per il 2021.
L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è resa applicativa dal decreto 30 ottobre del 2021 del ministero della Salute, emesso di concerto con il Mef (vedi “Un’edizione della Gazzetta, due bonus regolamentati”).
Il credito d’imposta, specifica il suddetto decreto, è fruibile dal giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata data al beneficiario la comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione da parte del ministero della Salute.
Per consentire l’utilizzo dell’importo riconosciuto in compensazione, con la risoluzione di oggi è istituito il codice di tributo:
- “6959” denominato “credito d’imposta a favore delle farmacie per favorire l’accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri – art. 19-septies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”.
In sede di compilazione del modello F24 il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito versati” nel caso di riversamento della somma.
Il ministero della Salute trasmetterà all’Agenzia delle entrate, entro il giorno 5 di ogni mese, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio nel corso del mese precedente; all’Agenzia delle entrate spetta la verifica, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati, della corrispondenza dei dati, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso ministero.
Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022
L’articolo 121 del DL n. 34/2020 dispone che per alcuni lavori in ambito edile la detrazione maturata può essere fruita anche:
- sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, con possibilità di ulteriore cessione dello stesso credito
- tramite la cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le possibilità sopra elencate sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Tenuto conto dei recenti interventi normativi che hanno modificato la disciplina, nel caso della cessione del credito rispetto allo sconto in fattura, e alla necessità sorta di distinguere le due fattispecie, con la risoluzione n. 12 sono istituiti i codici di tributo:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
In sede di compilazione del modello F24 i codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” o, in caso di riversamento del credito già compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”; per esempio per le spese sostenute nel 2021, quando si utilizzerà la prima quota spettante del credito, dovrà essere indicato l’anno 2022, per la seconda quota il 2023 e così via.
Gli importi utilizzabili sono quelli che risultano a seguito delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate con i termini e le modalità stabilite dai provvedimenti dall’Agenzia delle entrate in attuazione dello stesso articolo 121 del Rilancio, da ultimo il provvedimento del 3 febbraio scorso (vedi articolo: Detrazioni per interventi edilizi, rimodulato l’esercizio delle opzioni).
I codici di tributo varati oggi, specifica la risoluzione n. 12, vanno utilizzati per identificare i crediti che derivano dalle opzioni, per la prima cessione o per lo sconto, comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 17 febbraio 2022. I codici tributo che erano già stati istituiti con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020 (vedi “Superbonus: crediti in compensazione. In arrivo sei codici tributo ad hoc”) restano utilizzabili per identificare i crediti relativi alle opzioni comunicate fino al 16 febbraio 2022.
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