8 Marzo 2022
La “panetteria ordinaria” fa spazio ai taralli e all’aliquota Iva del 4%
Rientrano nella “panetteria ordinaria”, con aliquota Iva ridotta al 4%, i taralli al gusto bacon e a gusto “classico”, senza aggiunta di vino, miele, uova e formaggio, e contenenti ingredienti come il glucosio e il saccarosio ammessi, dalla nuova interpretazione autentica dell’agevolazione, a usufruire dello sconto Iva.
È questo, in estrema sintesi, il chiarimento fornito, con la riposta n. 98 dell’8 marzo 2022, dall’Agenzia delle entrate a una società che produce, a livello industriale, taralli di vario tipo e di diversi gusti che vende, in linea generale, con aliquota Iva al 10% trattandosi di prodotti di “panetteria fine”.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 4, legge n. 145/2018) ha ampliato il raggio di applicazione dell’Iva agevolata al 4% rispetto all’interpretazione autentica prevista dal comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413/1991, specificando cosa debba intendersi per “prodotti della panetteria ordinaria” secondo le previsioni del numero 15) della tabella A, parte II, del decreto Iva.
In seguito alla modifica sono stati ammessi nella “panetteria ordinaria” anche prodotti da forno che contengono destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, e, infine le erbe aromatiche e le spezie di uso comune.
L’istante osserva, tra l’altro, che mentre per la percentuale di zuccheri resta in vigore il limite previsto dalla legge n. 580/1967, riguardante la disciplina della panificazione, permangono i dubbi sull’esatta individuazione delle “erbe aromatiche e spezie di uso comune”.
Detto ciò, la società vuol sapere, alla luce delle nuove regole normative, quale sia la corretta aliquota Iva da applicare alla cessione di taralli realizzati dalla ditta senza aggiunta di vino, al gusto “bacon” e “classico” di cui elenca gli ingredienti utilizzati. L’istante fa presente che per la definizione merceologica dei prodotti, necessaria ai fini della relativa tassazione, ha chiesto il parere tecnico preventivo dei laboratori chimici delle Dogane.
Dalle analisi di laboratorio è stata riscontrata la presenza di sostanze ammesse nella “panetteria ordinaria” e, in particolare, di percentuali minime di glucosio e saccarosio, assenza di fruttosio, materia grassa del latte e colesterolo. Niente miele, uova e formaggio.
L’Agenzia delle entrate conferma la portata della modifica alla norma di interpretazione autentica in base alla quale “Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune….”.
La circolare n. 8/2019 ha precisato che l’aliquota ridotta al 4% deve essere applicata conformemente a tale rivisitazione, che amplia, come già detto, i limiti stabiliti dalla versione precedente della norma di interpretazione autentica e, quindi, facendo spazio, anche ai prodotti contenenti ingredienti diversi da quelli in essa citati.
Inoltre, l’Agenzia precisa che la disciplina fiscale non fissa limitazioni riguardo alle percentuali di zuccheri ammesse. Di conseguenza, per risolvere i quesiti dell’istante, va fatto riferimento alla normativa di settore che regola la panificazione e alle disposizioni doganali che fanno distinzione tra prodotti contenenti zuccheri in misura inferiore o superiore a determinate percentuali.
Nel primo caso, in materia di Iva, il richiamo è alla legge n. 580/1967 e non al Dpr n. 502/1998 che l’ha modificata, in quanto le nuove disposizioni regolano esclusivamente gli aspetti della produzione e del commercio del pane ma non toccano la disciplina fiscale (circolare n. 39/1999). Quindi, con riferimento alla legge n. 580/1967 e alla luce della rivisitazione dell’interpretazione autentica dell’agevolazione, possono accedere al regime Iva di favore previsto per la “panetteria ordinaria”, anche alcuni prodotti di largo consumo, che per la presenza nella loro composizione di alcuni ingredienti (saccarosio, glucosio, eccetera) sarebbero merceologicamente classificati tra i prodotti della “panetteria fine” con aliquota Iva del 10% perché compresi nel n. 68) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva.
Per quanto riguarda, invece, gli esami chimici, secondo le Dogane, entrambi i prodotti oggetto dell’interpello rientrano nella sottovoce merceologica 19054090, ossia tra le “fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati”, — altri”.
Da tale classificazione derivano anche le conclusioni dell’Agenzia. L’Amministrazione ritiene, infatti, che alla luce del parere dell’Adm e dell’interpretazione autentica della legge di bilancio 2019, i taralli a gusto” bacon” e “classico” rientrino nell’ambito del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA, con conseguente applicazione dell’Iva ridotta al 4 per cento.
Per quanto concerne la definizione di “erbe aromatiche e spezie di uso comune”, l’Agenzia, come la società, ritiene che non vi sia un elenco tassativo per la loro individuazione, e che quindi si tratti di definizione atecnica, riferibile alle erbe di uso comune nel periodo specifico come chiarito anche nella risposta n. 547/2021 (vedi articolo “Via libera all’aliquota ridottissima per i grissini all’aglio e cipolla”).
Per le spezie, infine, si può richiamare il capitolo 9 della Nomenclatura combinata, che menziona spezie come zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, che oggi, ad esempio, possono essere considerate di uso comune.
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