24 Febbraio 2022
Invio elenchi Intrastat 2022: entro il 7 marzo, con le novità
Rinviato a lunedì 7 marzo il termine per la trasmissione degli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2022. È quanto dispone un provvedimento direttoriale, che attualmente è in fase di definizione e sarà pubblicato a breve sui siti istituzionali dell’Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, in ragione delle difficoltà tecniche relative alla regolare e tempestiva esecuzione della trasmissione telematica di detti elenchi connesse alle nuove modalità e semplificazioni. A renderlo noto un comunicato stampa a firma delle due Agenzie.
È l’esordio per le rinnovate liste riepilogative degli scambi intracomunitari di beni e servizi, con le novità della direttiva Ue 2018/1910, la “Quick fixes”, recepite dal Dlgs n. 192/2021 (vedi articoli “Scambi intracomunitari, recepita la direttiva “Quick fixes – 1””) e messe in atto dalla determinazione congiunta n. 493869, dello scorso 23 dicembre, di Entrate e Dogane, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica, con la quale sono stati approvati anche i nuovi modelli. Sul sito delle Dogane è disponibile l’apposito software, opportunamente adeguato, per la compilazione, il controllo e la trasmissione telematica.
Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l’innalzata soglia per l’esonero dall’adempimento: da quest’anno gli elenchi riepilogativi degli acquisti – modello Intra 2bis – devono essere presentati mensilmente solo qualora l’ammontare complessivo trimestrale degli acquisti intracomunitari sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350mila euro (e non più 200mila). Inoltre è caduto l’obbligo di presentazione trimestrale sia per i beni che per i servizi.
Con la determinazione richiamata, sono stati poi modificati i nodelli Intra 1bis e Intra 2bis. In dettaglio, negli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari, i dati relativi alla natura della transazione devono essere suddivisi nelle due colonne A e B dell’allegato XI. Coloro che nell’anno precedente hanno effettuato o iniziato l’attività di scambi intracomunitari e presumono di realizzare, nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, in particolare, devono suddividere gli stessi dati nelle medesime colonne, ma a due cifre.
Nel modello Intra 1bis, inoltre, va riportata l’informazione relativa al Paese di origine delle merci.
Gli stessi modelli, con l’articolo 3 della determinazione, sono stati semplificati. In pratica, gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a mille euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata.
Ancora, nel modello Intra 2quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento. Non è più prevista, anche per questo modello, la presentazione trimestrale.
Per quel che riguarda inoltre le cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello Intra 1.
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