9 Febbraio 2022
Bonus investimenti pubblicitari: sostitutiva entro il 10 febbraio
Domani, giovedì 10 febbraio, è l’ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 e confermare, quindi, il tax credit prenotato nello scorso anno. Il modello deve essere inviato al dipartimento per l’Informazione e l’Editoria attraverso l’apposita piattaforma accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate tramite Spid, Entratel e Fisconline, Cie o Cns, disponibile nella sezione “Servizi per”, alla voce “Comunicare”. La dichiarazione va presentata, ricordiamo, per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e soddisfano i requisiti previsti dalla norma (articolo 3 del Dpcm n. 90/2018 e articolo 57-bis del Dl n. 50/2017). Il canale è aperto dallo scorso 10 gennaio.
Scadenza e start sono stati posticipati rispetto ai termini previsti precedentemente (1°-31 gennaio 2022) per consentire l’adeguamento della procedura informatica alle regole “eccezionali” introdotte dal decreto “Sostegni-bis” per rendere più flessibile l’agevolazione nel periodo della pandemia. In particolare, alla luce delle modifiche introdotte dalla misura alla norma originaria, l’articolo 57-bis, comma 1-quater del Dl n. 50/2017 prevede che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. In sintesi, nel periodo interessato, il bonus spetta a prescindere dall’incremento minimo dell’1% rispetto agli investimenti effettuati nell’anno precedente, requisito indispensabile per accedere all’agevolazione secondo il regime al netto del Covid-19.
L’ammontare degli incentivi attribuiti non può superare il tetto massimo di spesa stanziato, pari, per ciascuno dei due anni, a 90 milioni di euro. Il credito è riconosciuto nei limiti stabiliti dalla Ue per gli aiuti de minimis.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al bonus astrattamente spettante.
Il contributo è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, scende a 25 milioni di euro se la campagna pubblicitaria è stata realizzata tramite emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è disponibile l’elenco di coloro che hanno prenotato il credito per gli investimenti effettuati nel 2021 e che, quindi, se in possesso dei requisiti, hanno tempo fino al 10 febbraio per presentare la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettivamente effettuati. Accanto a ogni beneficiario è anche indicato l’importo provvisorio da ciascuno fruibile.
L’ammontare dell’investimento dichiarato nella sostitutiva non potrà risultare maggiore a quello di previsione indicato nella “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e cioè una volta ultimata la prestazione di servizi. Il requisito è considerato soddisfatto se attestato da uno dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali o da revisori contabili (Dpcm n. 90/2018). L’attestazione non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
Il beneficio è alternativo e non cumulabile ad altri incentivi attribuiti, per gli stessi costi, da misure agevolative regionali, statali o europee salvo diversa disposizione di legge.
Ma soffermiamo su come spenderlo. L’agevolazione è utilizzabile in compensazione tramite F24 presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto della delega di pagamento. Il modello è rifiutato anche se l’ammontare del credito d’imposta indicato supera l’importo del beneficio concesso. Il codice di tributo da indicare nel modello di pagamento è “6900”, istituito con la risoluzione n. 47/2019.
Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta in cui è stato maturato e nelle successive fino al termine del suo utilizzo. In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare prende posto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.
A questo punto, passato il termine del 10 febbraio, ai richiedenti non resta che aspettare l’esito delle dichiarazioni sostitutive presentate, in base al quale sarà formato e pubblicato sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
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