Analisi e commenti

4 Febbraio 2022

Viaggio nel reverse charge sulla detraibilità dell’Iva – 1

Nelle cessioni tra soggetti passivi Iva, il debitore d’imposta nei confronti dell’Erario è il cedente o prestatore. In deroga al principio di carattere generale, il legislatore, per determinate operazioni, ha previsto l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, cosiddetto reverse charge.
Tale meccanismo comporta che l’acquirente, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente. Quest’ultimo è tenuto a emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e con l’indicazione della norma che prevede l’applicazione dell’inversione contabile.

Il soggetto passivo, che riceve la fattura, dovrà integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e annotarla:

  • nel registro delle fatture emesse
  • nel registro degli acquisti, ai fini della detrazione dell’Iva.

Obiettivo del reverse charge è quello di “trasformare” in debitore dell’Iva il cessionario, per rendere più complicata l’evasione dell’imposta, infatti, nella decisione di esecuzione n. 2010/710/Ue del Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 novembre 2010, si legge che “l’uso di un meccanismo di inversione contabile comporta un minor rischio di spostamento della frode sul commercio al dettaglio”.

Le operazioni soggette all’inversione contabile seguono gli stessi e identici principi di detraibilità dell’Iva delle operazioni ordinarie, di cui all’articolo 19 e seguenti del decreto Iva.  Di conseguenza, rispettati gli obblighi sostanziali, se effettivamente spettante, va riconosciuta la detrazione dell’imposta.
Non si perde il diritto alla detrazione, anche nel caso in cui sono stati omessi alcuni obblighi contabili, coerentemente al principio sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui le violazioni degli obblighi formali non possono escludere di per sé il diritto alla detrazione, in caso contrario ci sarebbe la violazione del principio di neutralità dell’imposta.

Il Parlamento italiano, nel 2014, aveva delegato il Governo a revisionare il sistema sanzionatorio amministrativo “al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti; la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilità”.

In attuazione della delega ricevuta, il Governo con il decreto legislativo n. 158/2015 ha introdotto delle modifiche alle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 471/1997, con il quale è stata riformata anche la disciplina sanzionatoria del sistema dell’inversione contabile, di cui all’articolo 6 del suindicato decreto.
In particolare, è stato novellato il comma 9-bis e sono stati introdotti i commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
 
La ratio ispiratrice di tale modifica ha avuto come finalità creare un sistema maggiormente conforme al principio di proporzionalità, oltre al voler punire in modo:

  • più grave, le violazioni compiute con un intento di evasione o di frode, ovvero che comportino l’occultamento dell’operazione o un debito d’imposta
  • meno grave, le fattispecie irregolari per le quali l’imposta risulta comunque assolta.

continua

Viaggio nel reverse charge sulla detraibilità dell’Iva – 1

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