Normativa e prassi

2 Febbraio 2022

Riforma Irpef e addizionali regionali. I chiarimenti per gli enti territoriali

La rimodulazione degli scaglioni Irpef, attuata dall’ultima legge di bilancio (vedi articolo “Il Fisco nella legge di bilancio – 1. Conto dell’Irpef un po’ più leggero”), ha riflessi anche sul calcolo delle addizionali regionali che sono determinate dalle Regioni e dalle Province autonome, che devono adeguare la disciplina del tributo regionale applicabile dall’anno di imposta 2022 al quadro normativo statale, attraverso un’apposita legge (articolo 6, comma 1, Dlgs n. 68/2011).
Con la risoluzione n. 2 del 1° febbraio 2022, il dipartimento delle Finanze, tenendo conto delle novità, e del differimento al prossimo 31 marzo, del termine per pubblicarle nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma, che senza modifiche sarebbe stato lo scorso 31 dicembre (articolo 50, Dlgs n. 446/1997), fornisce chiarimenti di dettaglio.

In sintesi, i commi da 2 a 4 dell’articolo 1, della legge n. 234/2021 stabiliscono che l’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito, che sostituiscono i cinque della normativa vigente fino al 31 dicembre 2021.
Poi, considerato che, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF” (articolo 6, comma 4, Dlgs n. 68/2011), il comma 5 dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Il successivo comma 6, inoltre, prevede, che entro il 13 maggio 2022, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano al dipartimento delle Finanze del Mef i dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’Irpef, affinché quest’ultimo possa pubblicarli sul proprio sito.

Alla luce della descritta cornice normativa, la risoluzione sottolinea che le Regioni che intendono mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale, non sono tenute ad assolvere agli adempimenti tratteggiati e possono, quindi, già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo, attraverso l’apposita applicazione disponibile nell’area riservata del portale del Federalismo fiscale. Anche in questo caso, però, resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale con propria legge approvata entro lo scorso 31 dicembre. In tal caso, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni Irpef vigenti prima della rimodulazione e, dunque, la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022, al momento dell’entrata in vigore della legge regionale, non ha effetto, con la conseguenza che la Regione e la Provincia autonoma deve approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’Irpef in linea con i nuovi scaglioni di reddito.

Riforma Irpef e addizionali regionali. I chiarimenti per gli enti territoriali

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