Analisi e commenti

1 Febbraio 2022

“Sostegni-ter” – 1: bonus edilizi, è consentita un’unica cessione

Il legislatore, dopo la stretta operata con il Dl 157/2021 (vedi “Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta”), poi abrogato dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 41, legge n. 234/2021) che ne ha però interamente assorbito i contenuti, adotta altre misure di contrasto alle truffe nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche con il “decreto Sostegni ter” (articolo 28, Dl n. 4/2022): per i bonus legati a interventi edilizi e a quelli emergenziali anti Covid, non sono più possibili cessioni “a catena”, bensì, oltre allo sconto in fattura sul corrispettivo, è legittimo un solo trasferimento. In via transitoria, per i crediti che al 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di un’opzione, è permessa un’ulteriore cessione a soggetti terzi, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Sono nulli i contratti conclusi in violazione della nuova disciplina.

Le norme emendate
Sono due le disposizioni di legge su cui interviene in maniera restrittiva il “Sostegni ter”, allo scopo di arginare il crescente fenomeno di rilevanti frodi legate alla troppo libera circolazione dei crediti d’imposta e alla loro reiterata cessione, che – si legge nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge – “come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria, mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta”. Si tratta degli articoli 121 e 122 del Dl 34/2020 (“decreto Rilancio”), con i quali sono state dettate le regole per la fruizione con modalità alternativa, rispettivamente, delle detrazioni fiscali spettanti per interventi edilizi e dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da Covid 19.

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni (articolo 121, Dl n. 34/2020)
La norma, dopo le modifiche apportate dall’ultima legge di bilancio (e prima di quelle recate dal “Sostegni ter”), prevedeva che, in relazione alle spese sostenute fino al 2024 per determinati lavori edilizi agevolati, il contribuente, anziché utilizzare la detrazione in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, potesse optare:
– o per lo sconto sul corrispettivo dovuto alla ditta che ha eseguito l’intervento (fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo), la quale recupera l’importo sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti
– o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, successivamente cedibile ad altri soggetti.
Gli interventi agevolati, in riferimento ai quali la detrazione spettante (superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus facciate) può essere oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, sono quelli relativi a:
– recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), Tuir)
– efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013; articolo 119, commi 1 e 2, Dl n. 34/2020)
– misure antisismiche (articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl n. 63/2013; articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020)
– recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (articolo 1, commi 219 e 220, legge 160/2019)
– installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir); articolo 119, commi 5 e 6, Dl n. 34/2020)
– installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter, Dl n. 63/2013; articolo 119, comma 8, Dl n. 34/2020).

Adesso, invece, viene preclusa la possibilità di ulteriori cessioni oltre la prima, con conseguente obbligo, per i cessionari, di utilizzare il credito esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Queste, pertanto, le opzioni che restano disponibili:

  • sconto in fattura anticipato dal fornitore, che recupera la somma sotto forma di credito d’imposta, cedibile ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione
  • cessione del credito d’imposta ad altri soggetti (compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione.

Cessione dei crediti d’imposta emergenziali (articolo 122, Dl n. 34/2020)
Si tratta della norma in base alla quale, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare la pandemia da Covid 19 potevano scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto del bonus, di cedere la somma, anche solo in parte, ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente (a fronte di uno sconto sul canone da versare), gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La disciplina si applica al credito d’imposta per:
– botteghe e negozi (articolo 65, Dl n. 18/2020)
– i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28, Dl n. 34/2020)
– l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120, Dl n. 34/2020)
– la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125, Dl n. 34/2020).

Anche per questa tipologia di bonus, analogamente a quanto visto in precedenza per quelli edilizi, è confermata la chance di opzione per la cessione ad altri soggetti, ma “senza facoltà di successiva cessione”.

Spartiacque al 7 febbraio
La misura restrittiva dettata dal “decreto Sostegni ter” prevede una ciambella di salvataggio per i crediti in riferimento ai quali, alla data del 7 febbraio 2022, è stata esercitata una delle opzioni contemplate dagli articoli 121 e 122 del Dl n. 34/2020, vale a dire per lo sconto in fattura e la successiva cessione ovvero per la cessione diretta da parte del contribuente titolare della detrazione: è stabilito che gli stessi possono essere oggetto di una sola ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi, sempre, istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Più cessioni, contratti nulli
La disposizione di chiusura dell’articolo 28 del “Sostegni-ter” sancisce la nullità dei contratti conclusi senza rispettare le nuove norme, ossia i contratti che prevedono ulteriori trasferimenti di credito, ora non più possibili, in violazione, quindi, dei modificati articoli 121 o 122 del decreto legge n. 34/2020 ovvero della regola transitoria dettata per i crediti già oggetto di un’opzione al 7 febbraio 2022.

continua

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