1 Febbraio 2022
Dichiarazione Iva: stagione al via, da oggi al 2 maggio e al 29 luglio
Comincia oggi, 1° febbraio 2022, il lungo conto alla rovescia per presentare la dichiarazione annuale Iva 2022, relativa all’anno d’imposta 2021, e si chiude il prossimo 2 maggio: questi i tempi regolamentari (in realtà la norma – articolo 8, Dpr n. 322/1998 – stabilisce come termine ultimo il 30 aprile, ma quest’anno cade di domenica). Nei novanta giorni successivi, cioè entro il 29 luglio, l’adempimento può essere comunque effettuato, ma oltre è omissione.
Infatti, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Invece, quelle presentate con un ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.
La dichiarazione, da predisporre utilizzando i modelli approvati lo scorso 14 gennaio (vedi articolo “Promozione per 730, Cu, 770 e Iva. In Rete i quattro modelli definitivi”) e da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle entrate, attraverso i servizi Entratel o Fisconline, può essere trasmessa direttamente dal dichiarante, tramite un intermediario abilitato o, in caso di gruppo, attraverso una delle società appartenenti allo stesso.
In particolare, i modelli, adeguati alle novità normative intervenute lo scorso anno, sono due: Iva e Iva base. Il secondo è una versione semplificata del primo e può essere utilizzato solo in determinati casi. Nello specifico, dagli operatori (persone fisiche e non), che nel corso del 2021
- hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali quali, ad esempio, quelli previsti dall’articolo 34 del Dpr n. 633/1972 per gli agricoltori o dall’articolo 74-ter per le agenzie di viaggio
- hanno effettuato, in via occasionale, cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse (articolo 34-bis)
- non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni e acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione e importazioni, eccetera)
- non hanno effettuato acquisti e importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond
- non hanno partecipato a operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Il modello Iva base, invece, non può essere utilizzato:
- dai non residenti che hanno istituito in Italia una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
- dalle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
- da coloro che sono tenuti a utilizzare il modello F24 Elementi identificativi
- dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
- dalle società che hanno partecipato a una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo
- dall’ente o dalla società commerciale controllante che intende avvalersi, per il 2022, della particolare procedura di compensazione dell’Iva di gruppo, comunicando all’Agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione Iva 2022
- dagli operatori che hanno presentato nel 2021 dichiarazioni integrative a favore e che sono tenuti a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono presentate le dichiarazioni integrative
- da coloro che, avendo omesso i versamenti periodici Iva, devono compilare il quadro VQ del modello ordinario.
Chi deve presentare la dichiarazione
In linea generale, sono tenuti a presentare la dichiarazione tutti i titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa, artistiche o professionali.
E chi no, cioè:
- coloro che nel 2021 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10, Dpr n. 633/1972) o che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr n. 633/1972), effettuando soltanto operazioni esenti. Tuttavia, l’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (sebbene riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (articolo 48, comma 2, Dl n. 331/1993) o siano state eseguite rettifiche della detrazione (articolo 19-bis2, Dpr n. 633/1972) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali l’Iva è dovuta dal cessionario (ad esempio, acquisti di oro, argento puro, rottami)
- coloro che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
- coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, commi 1 e 2, Dl n. 98/2011)
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 34, comma 6, Dpr n. 633/1972)
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva (articolo 74, sesto comma, Dpr n. 633/1972), che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini Iva
- i soggetti passivi non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, qualora nel 2021 abbiano effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’Iva (articolo 44, comma 3, Dl 331/1993)
- i soggetti che svolgono attività di intrattenimento e spettacolo e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale Iva previsto dalla legge n. 398/1991 e che, quindi, sono esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia con le modalità previste dall’articolo 74-quinquies del Dpr n. 633/1972 per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 e i quelli di piante officinali spontanee ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs n. 75/2018, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro (articolo 34-ter del Dpr n. 633/1972).
Per la presentazione del modello Iva/2022 devono essere utilizzati i codici attività desunti dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 (aggiornamento 2022), predisposta dall’Istat per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
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