19 Gennaio 2022
Regime “impatriati” alla consulente rientrata in Italia da dipendente
La cittadina italiana trasferita nel nostro Paese nel 2021, dopo aver intrattenuto, dal 2014, collaborazioni professionali, prestando attività di consulenza da remoto dall’estero, con alcune società italiane tra le quali quella di cui è divenuta dipendente da gennaio 2021, può beneficiare del regime speciale “impatriati” dall’anno del rientro e per i quattro periodi d’imposta successivi. Con la risposta n. 32/E del 19 gennaio 2022 l’Agenzia delle entrate ne spiega il perché.
L’istante è contribuente laureata, che si è trasferita all’estero inizialmente per frequentare un corso professionale, che si è svolto nel periodo 2007-2008. Durante la sua permanenza fuori dai confini ha assunto, tra l’altro, numerosi incarichi con contratti di collaborazione con aziende estere del settore della cosmesi, si è anche sposata ed è diventata mamma di due figlie attualmente minorenni.
Dal 2014, prosegue l’istante, ha avviato una collaborazione di natura libero/professionale con alcune società italiane di un gruppo che opera nel settore dell’editoria digitale, della comunicazione online e della cosmetica, prestando molteplici attività di consulenza da remoto dall’estero. Dal 2021 è stata assunta con rapporto di lavoro dipendente da una di queste società assumendo l’incarico di NationalMake Up Key Professional & Chief Creative Officer. A seguito dell’assunzione, da gennaio 2021, è tornata in Italia con tutta la famiglia acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese dallo stesso periodo d’imposta.
Dopo aver sottolineato che il ruolo rivestito in base al nuovo rapporto di lavoro con la società italiana è diverso da quello di consulenza, svolto precedentemente con la stessa ditta, con esigenza, tra l’altro, della presenza in Italia, chiede se può usufruire delle agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori “impatriati” previste dall’articolo 16 del decreto legislativo “Internazionalizzazione” come modificato dal decreto “Crescita”.
Il regime speciale in argomento è stato introdotto dall’articolo 16, comma 1, del Dlgs n. 147/2015 e modificato dall’articolo 5 del Dl n. 34/2019. La rivisitazione della disciplina ha ampliato, tra l’altro, il perimetro applicativo dell’agevolazione. I chiarimenti riguardanti i requisiti e i presupposti per accedere all’agevolazione alla luce delle novità introdotte dal decreto “Crescita” sono contenuti nella circolare n. 33/2020 (vedi articolo “Regime fiscale impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia”).
Possono, comunque, beneficiare delle suddette modifiche i soggetti che hanno trasferito in Italia la residenza a partire dal 30 aprile 2019, ipotesi in cui rientrerebbe anche la contribuente che ha presentato l’interpello.
In tal caso, per usufruire dello sconto fiscale previsto dal decreto “Internazionalizzazione” occorre innanzitutto che il lavoratore traslochi nel nostro Paese, non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e che si impegni a rimanerci per almeno 2 anni, e svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio.
La disposizione, immutata rispetto alla sua formulazione originaria, stabilisce, inoltre, che possono usufruire del regime speciale i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra Ue con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni fiscali:
- in possesso di un titolo di laurea e che abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più
ovvero
- abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione postlauream.
Lo sconto sull’imponibile previsto dalla misura può essere applicato per cinque anni a partire dal periodo d’imposta in cui si trasferiscono e può raddoppiare, tra l’altro, in caso di figli minorenni o in affido preadottivo a carico.
Delineati i presupposti essenziali per accedere all’agevolazione l’Agenzia è del parere che l’istante possa beneficiare del regime previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 dal periodo d’imposta 2021, anno in cui ha trasferito la residenza in Italia e per i successivi quattro periodi d’imposta anche se, dal 2014, ha intrattenuto un rapporto di collaborazione professionale con alcune società italiane tra cui la ditta che poi l’ha assunta.
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