Normativa e prassi

11 Gennaio 2022

Operazioni con San Marino: obbligatorio il modello T2

Nelle importazioni di beni nella Repubblica di San Marino dal territorio comunitario il trasferimento della merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2, che attesta il fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione europea. La normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione di tale documentazione. Questo la precisazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 14 dell’11 gennaio 2022, considerato anche il parere espresso in merito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L’interpello è stato presentato da una società rappresentante fiscale in Italia della SNR, che ha sede legale nella Repubblica di San Marino. La SNR acquista beni all’interno della Ue (senza compilare il documento di transito T2), tramite il suo rappresentante fiscale in Italia, lo stesso istante, assoggettandoli regolarmente a Iva, mediante il meccanismo del reverse charge.
L’istante chiede se, come rappresentante fiscale, può cedere tali beni a SNR, senza compilare il modello T2, segnalando che detta merce…non rimane in Italia…, il rappresentante …. emette documento alla SNR S.p.A.,… dove si evince il trasporto effettuato direttamente nella Repubblica di San Marino. Come precisato per gli acquisti, anche per le cessioni fatte tramite rappresentante fiscale in Italia in Paesi UE, la merce viene trasportato direttamente dalla Repubblica di San Marino al paese di destinazione all’interno della UE”.
L’istante ritiene che si tratta di un’esportazione e quindi dovrà emettere nei confronti di SNR una fattura di vendita “non imponibile Iva” (articolo 8 del decreto Iva), seguendo le indicazioni contenute negli articoli 3 e 4 del Dm del 24 dicembre 1993. La fattura di acquisto sarà registrata come una fattura comunitaria.

L’Agenzia delle entrate non concorda con la soluzione interpretativa dell’istante e fa presente innanzitutto che la Repubblica di San Marino non fa parte del territorio dell’Unione europea e pertanto gli acquisti o le vendite di beni effettuati da o verso un soggetto passivo Iva, stabilito in uno Stato Ue, da un operatore sanmarinese, costituiscono per quest’ultimo un’importazione o un’esportazione da o verso il territorio comunitario e che l’assolvimento dell’Iva avverrà tramite procedura doganale.
Solo gli scambi tra l’Italia e la Repubblica di San Marino non avvengono in tal modo, mancando una dogana fisica tra i due Stati: in questo caso l’Iva è assolta secondo le modalità indicate nel decreto 26 giugno 2021, che ha abrogato il decreto 24 dicembre 1993.

In merito alle cessioni di beni effettuate da un operatore sammarinese a favore di altro operatore, stabilito in uno Stato Ue, diverso dall’Italia, l’Agenzia richiama la risoluzione n. 123/2009 che ha chiarito che possono avvenire per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del cedente sammarinese a specifiche condizioni.

Nel caso in esame, continua l’Agenzia, tenendo conto della concreta movimentazione/consegna fisica dei beni, l’operazione effettuata è un’importazione di beni in RSM dal territorio comunitario e tale trasferimento di merce deve essere sempre accompagnato dal documento di prova T2.
A maggior chiarimento della questione, le Entrate hanno interpellato l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha chiarito che l’articolo 3 della decisione n. 1/2002 del Comitato di cooperazione tra Comunità europea e RSM (che stabilisce, tra l’altro, la documentazione doganale da utilizzare nell’ambito della circolazione delle merci tra gli Stati membri della Ue e RSM) “prevede l’obbligo della presentazione alle Autorità competenti di San Marino di una prova del fatto che le merci sono in libera pratica all’interno dell’Unione.
Tale prova può essere costituita dal Documento di Accompagnamento del Transito (T2 o T2F), dalla prova originale della posizione doganale di merci unionali (T2L o T2LF) o da un documento di effetto equivalente.
Al riguardo, appare utile precisare che la suddetta normativa non prevede alcuna deroga alla presentazione della predetta documentazione.
Pertanto si ritiene che la qualificazione fiscale della transazione (che nel caso di specie avviene attraverso un rappresentante fiscale stabilito in Italia) sottostante alla spedizione di merci con trasporto diretto da uno Stato membro diverso dall’Italia verso San Marino, non abbia alcuna rilevanza in ordine alla prova che l’operatore deve fornire per attestare che le medesime sono in posizione di libera pratica“.

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