Normativa e prassi

30 Novembre 2021

“Investimento 1: Transizione 4.0”, identificati i codici tributo per il Pnrr

Con la risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, l’Agenzia delle entrate identifica i codici tributo per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Investimento 1: Transizione 4.0”. La misura, prevista nell’allegato alla decisione di esecuzione per l’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Pnrr), adottato il 13 luglio 2021 dal Consiglio Ecofin, nel più ampio ambito Piano Transizione 4.0, è finalizzata a sostenere la trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in:

  1. beni capitali
  2. ricerca, sviluppo e innovazione
  3. attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.

In particolare, l’intervento consiste in un tax credit e copre le spese di cui chiedere il rimborso nelle dichiarazioni dei redditi relative al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 (30 novembre 2024 nel caso delle imprese per le quali l’anno fiscale non corrisponde all’anno civile).

Le misure agevolative in questione attualmente sono previste dall’articolo 1, commi 189-190, delle leggi di bilancio 2020 e 2021 (credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard), dall’articolo 1, commi 198-209, della legge di bilancio 2020 (credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese) e dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della legge di bilancio 2018 (credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).

Come specificato nell’allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che nel “Traguardo” della misura “Investimento 1: Transizione 4.0”, prevede, tra l’altro, che “Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d’imposta tramite modello F24”, la risoluzione di oggi n. 68/E stabilisce che, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, devono essere utilizzati i codici tributo che seguono, sulla base delle istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.

Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 (vedi articolo “Investimenti in beni strumentali, arrivano sei codici per il modello F24”)

  • 6933” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019
  • 6934” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019
  • “6935” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020” – questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali, ma in ogni caso la parte finanziata dal Pnrr è solo quella relativa ai beni immateriali
  • “6936” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020
  • “6937” denominato Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020.

Nel documento di prassi è precisato per completezza che, il codice tributo “6932”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”, istituito con la stessa risoluzione n. 3/2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal Pnrr.

Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 (vedi articolo “Bonus ricerca e sviluppo: tris di codici per la stessa finalità”)

  • “6938” denominato Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019.

Per completezza, la risoluzione conferma che rimangono validi i codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/2021, che non sono relativi a misure finanziate nell’ambito del Pnrr, e cioè:

  • “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020
  • “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.

Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 (Spese di formazione tecnologica: il codice tributo per il tax credit”)

  • “6897” denominato credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 – art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.

La risoluzione odierna, inoltre, precisa che, ai fini del puntuale monitoraggio delle misure agevolative, i dati dei crediti d’imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari, secondo le relative istruzioni.

In particolare, nelle dichiarazioni dei redditi 2021 per l’anno d’imposta 2020:

  • il credito d’imposta di cui al codice “6933” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 2
  • il credito d’imposta di cui al codice “6934” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3
  • il credito d’imposta di cui al codice “6935” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “L3” e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal Pnrr), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3
  • il credito d’imposta di cui al codice “6936” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “2L” e nella sez. IV rigo RU130 col 5
  • il credito d’imposta di cui al codice “6937” sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3L” e nella sez. IV rigo RU130 col 6.

Per i codici tributo sopra elencati, si legge nella risoluzione di oggi, saranno individuate modalità analoghe di monitoraggio anche nelle dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta successivi. Nello specifico saranno monitorabili:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021
  • il credito d’imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal Pnrr solo a partire dall’anno d’imposta 2021, pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l’anno d’imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice “F7”.
“Investimento 1: Transizione 4.0”, identificati i codici tributo per il Pnrr

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