30 Novembre 2021
Bonus tessile e moda, ultimo atto: il codice tributo per usufruirne
Dopo la norma (articolo 48-bis, Dl n. 34/2020) – che ha previsto un credito d’imposta in favore degli esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria – e i provvedimenti attuativi, che hanno individuato le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta (vedi articolo “Tax credit “Tessile, Moda e Accessori” pronte le istruzioni per la fruizione”) e la percentuale attraverso la quale quantificare l’agevolazione (provvedimento del 26 novembre 2021), il tax credit del Dl “Rilancio” trova il suo codice tributo per essere utilizzato in compensazione (risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021).
Stabilito che l’ammontare massimo dello sconto fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la detta percentuale, fissata al 64,2944%, troncando il risultato all’unità di euro, ciascun beneficiario può visualizzare il credito fruibile tramite il proprio cassetto fiscale e utilizzarlo in compensazione con il modello F24, indicando il codice tributo “6953” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Nella delega di pagamento va collocato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Codice che viene, codice che va
Contemporaneamente, con la risoluzione n. 66/E, anch’essa di oggi, 30 novembre 2021, un altro bonus del Dl “Rilancio” perde il suo codice identificativo, perché scaduto. Si tratta, in particolare del credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale di società e imprese di medie dimensioni, previsto dall’articolo 26, che è utilizzabile, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021”. Pertanto, il codice tributo “6943”, istituito con risoluzione n. 46/2021, è soppresso a decorrere dal 1° dicembre 2021.
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