15 Novembre 2021
Il Ddl di bilancio è in Parlamento: prima lettura a palazzo Madama
Relativamente alla governance, con la definizione delle funzioni di indirizzo e controllo del soggetto che amministra i tributi (Agenzia delle entrate) nei confronti di quello che li riscuote (Agenzia delle entrate – Riscossione), sono delineati i primi passaggi del processo di unificazione dei due enti.
Per quanto riguarda la remunerazione del servizio, è previsto un importante cambio di passo dal 1° gennaio 2022. Il costo sarà prevalentemente a carico del bilancio dello Stato, ma una quota, da fissare con decreto Mef, graverà comunque sul debitore per l’attivazione delle procedure esecutive e cautelari (pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.) e per la notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione. Per i carichi affidati all’agente fino al 31 dicembre 2021, invece, continueranno ad applicarsi le regole vigenti in materia di aggio, oneri di riscossione e rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica delle cartelle. In proposito, ricordiamo che, sui carichi affidati a partire dal 1° gennaio 2016, sono dovuti gli oneri di riscossione nella misura del 6% (in precedenza, era applicato l’aggio dell’8%): restano completamente a carico del debitore se la cartella viene pagata oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, altrimenti gravano in egual misura – 3% ciascuno – su debitore ed ente creditore.
Superbonus (articolo 119, Dl n. 34/2020)
- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute nel 2022, a condizione che al 30 settembre 2021 sia stata effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata ovvero, in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici, risultino avviate le formalità amministrative per acquisire il titolo abilitativo. Gli stessi soggetti possono accedere al superbonus 2022 anche se hanno un valore dell’Isee non superiore a 25mila euro e i lavori riguardano l’immobile adibito ad abitazione principale
- per gli interventi, compresi quelli riguardanti edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, il superbonus è prorogato fino a tutto il 2025. Spetta nella misura del 110% solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023; nel 2024 scende al 70% e, nel 2025, al 65%
- per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari e dagli enti aventi le stesse finalità sociali istituiti nella forma di società “in house providing”, realizzati su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, la detrazione è confermata al 110% anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. A tali soggetti vengono ora equiparate, consentendo loro di beneficiare della medesima previsione normativa, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa che effettuano interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
- il superbonus è prorogato di sei mesi, fino al 30 giugno 2022, per le spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
Sconto in fattura o cessione del credito (articolo 121, Dl n. 34/2020)
La possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del corrispondente credito d’imposta:
– è prolungata dal 2022 fino a tutto il 2025 per il Superbonus del 110%
– è confermata fino al 2024 per le altre agevolazioni (bonus ristrutturazioni, eco e sismabonus, bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici), in riferimento alle quali, secondo le norme vigenti, la chance di fruizione alternativa scade a fine 2021.
Riqualificazione energetica (articolo 14, Dl n. 63/2013)
Prorogati al 31 dicembre 2024 l’ecobonus ordinario “rafforzato” (detrazioni, a seconda della tipologia di intervento, del 50% o del 65%) e quello per le opere su parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% ovvero dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3).
Ristrutturazione edilizia (articolo 16, comma 1, Dl n. 63/2013)
Extra time di tre anni, fino al 31 dicembre 2024, anche per la detrazione potenziata al 50%, su una spesa massima di 98mila euro, riguardante gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal Tuir).
Sisma bonus (articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl n. 63/2013)
Stesso prolungamento temporale per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. La proroga fino al 31 dicembre 2024 riguarda tutte le tipologie di detrazioni previste per questa categoria di lavori (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico.
Bonus mobili (articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013)
Prorogata fino a tutto il 2024, con alcune novità sostanziali, anche la detrazione del 50% spettante a chi compra mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. La prima rilevante modifica è rappresentata dal ridimensionamento della spesa massima agevolabile, ora fissata a 5mila euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila euro, negli anni passati è stato 10mila). Se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5mila euro occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus. Un’altra novità riguarda l’etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: è specificato che devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).
Bonus verde (articolo 1, comma 12 e seguenti, legge n. 205/2017)
Sopravvivenza assicurata per un altro triennio, fino al 2024 compreso, anche alla detrazione del 36% delle spese sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La spesa massima agevolabile non può superare 5mila euro per appartamento; se la “sistemazione a verde” riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.
Bonus facciate (articolo 1, comma 219 e seguenti, legge n. 160/2019)
Confermata per un altro anno, il 2022, la detrazione delle spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B. Cala, però, l’entità del bonus che, dal 90% applicato negli anni 2020 e 2021, è ridotta al 60%.
Alle imprese che effettuano investimenti in beni materiali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016) dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 20%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro (invece, in base alle norme vigenti, è del 50% per gli investimenti effettuati nel 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2021, è del 40% per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022)
- 10%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni (è del 30% per gli investimenti effettuati nel 2021 ovvero fino al 30 giugno 2022 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2021; è del 20% per gli investimenti effettuati nel 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022)
- 5%, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni (è del 10% per gli investimenti effettuati negli anni 2021 e 2022 ovvero fino al 30 giugno 2023 con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2022).
Invece, per gli investimenti in beni immateriali compresi nell’allegato B, la proroga fino al 31 dicembre 2023 ovvero al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, non è accompagnata da modifiche sull’entità del bonus, che continua a spettare nella misura del 20%, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. L’entità del credito, però, fermo restando il tetto di 1 milione di spesa agevolabile, scende negli anni successivi: al 15% per gli investimenti effettuati nel 2014 ovvero entro il 30 giugno 2025, con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2024; al 10% per gli investimenti effettuati nel 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026, con prenotazione e acconto perfezionati entro il 31 dicembre 2025. Per tutta la durata della proroga, continuano a essere agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni immateriali inclusi nell’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Prorogato e rimodulato anche il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative (articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019):
- attività di ricerca e sviluppo – il bonus è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, nel limite annuale di credito di 4 milioni di euro; dall’anno successivo e fino al 2031, spetta con aliquota del 10%, nel limite annuale, incrementato, di 5 milioni
- attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica – il credito d’imposta, fino al 2023, è pari al 10% della base di calcolo, nel limite annuale di 2 milioni di euro, mentre nei due anni successivi (2024 e 2025) spetta nella misura del 5%, entro il medesimo limite di 2 milioni
- altre attività innovative finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 – il bonus è riconosciuto, fino al 2022, in misura pari al 15% della base di calcolo, nel limite annuale di credito di 2 milioni di euro; nel 2023, è pari al 10%, nel limite, raddoppiato, di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025, è pari al 5% nel medesimo limite di 4 milioni.
Dal 1° gennaio 2022, poi, scompare la possibilità di affrancamento gratuito dei disavanzi (fino a 5 milioni di euro), che il “decreto Crescita” (articolo 11, commi 1 e 2, Dl n. 34/2019) aveva sancito per i conferimenti di azienda e le aggregazioni aziendali realizzate attraverso fusione o scissione dal 30 giugno 2019 (data di entrata in vigore del Dl) al 31 dicembre 2022. Pertanto, per fruire del “bonus aggregazioni”, le operazioni agevolabili andranno concluse entro il 31 dicembre 2021.
Riproposta per il 2022, limitatamente ai titolari di reddito d’impresa, la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 1, comma 621 e seguenti, legge n. 145/2018). Si applicano le disposizioni attuative del Dpcm 30 aprile 2019 (comma 5).
Le modifiche, in deroga alla norma dello Statuto del contribuente che sancisce l’irretroattività delle disposizioni tributarie (articolo 3, legge n. 212/2000), hanno effetto a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti, quindi già dall’esercizio 2021. Chi, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulta aver versato le imposte sostitutive per quelle operazioni, può revocare la scelta fatta, secondo le modalità che saranno stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle entrate; le somme pagate potranno essere oggetto di rimborso ovvero di utilizzo in compensazione tramite modello F24.
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