Analisi e commenti

5 Novembre 2021

Collegato fiscale 2022 – 5: revisori legali, intermediari

L’inclusione dei revisori legali tra gli intermediari abilitati all’invio dei modelli determina che gli stessi, per effetto del richiamo operato da altri provvedimenti di legge, possono anche rilasciare il visto di conformità necessario in diverse circostanze, come nell’ipotesi di compensazioni di crediti oltre i 5mila euro, di rimborsi Iva superiori a 30mila euro, di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla fruizione diretta in dichiarazione della super detrazione del 110% spettante per determinati interventi (efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

La novità normativa arriva con l’articolo 5, comma 14, del decreto legge n. 146/2021 (“collegato fiscale”) che, intervenendo sul “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto” (Dpr n. 322/1998), in particolare sull’articolo 3, comma 3, lettera a), inserisce gli iscritti nel registro dei revisori legali, istituito presso il ministero dell’Economia e delle finanze (Dlgs 39/2010), tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali mediante il servizio Entratel.
Gli stessi, pertanto, possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, con riferimento alle dichiarazioni da loro predisposte, il visto di conformità dei dati indicati alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili nonché di queste ultime alla documentazione contabile (articolo 35, comma 3, Dlgs n. 241/1997 – “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”).

Gli altri intermediari abilitati
Gli iscritti nel registro dei revisori legali si aggiungono, pertanto, agli altri soggetti che erano già incaricati della presentazione in via telematica delle dichiarazioni fiscali utilizzando il canale Entratel dell’amministrazione finanziaria:

  1. iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro
  2. iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria
  3. associazioni sindacali di categoria tra imprenditori (articolo 32, comma 1, lettere a), b) e , Dlgs n. 241/1997) e quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche
  4. Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati
  5. altri incaricati individuati con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze (il Dm 12 luglio 2000 ha aggiunto, ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni, gli iscritti negli albi degli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili ex Dlgs 88/1992).

Visto di conformità, in campo anche i revisori legali
L’arruolamento dei revisori legali nella platea dei soggetti elencati nella citata lettera a) del comma 3, articolo 3, Dpr n. 322/1998, fa sì che tale categoria di professionisti può essere chiamata in ballo anche per il rilascio del visto di conformità necessario in determinate circostanze, come ad esempio:

  • in caso di utilizzo in compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 5mila euro annui. In tale fattispecie, è previsto l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito (articolo 10, comma 7, Dl n. 78/2009)
  • in caso di utilizzo in compensazione di crediti riguardanti le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sul reddito e l’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5mila euro annui. Anche in questa ipotesi, occorre richiedere l’apposizione del visto di conformità sulle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito (articolo 1, comma 574, legge n. 147/2013)
  • per ottenere il rimborso dei crediti Iva di ammontare superiore a 30mila euro. In tale circostanza, l’avente diritto al rimborso, anziché prestare la prescritta garanzia a tutela dell’erario, può previamente presentare la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito chiesto a rimborso con il visto di conformità apposto (articolo 38-bis, comma 3, Dpr n. 633/1972)
  • quando si sceglie, in luogo dell’utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione spettante per gli interventi agevolabili con il Superbonus del 110%, lo sconto in fattura o la cessione del corrispondente credito d’imposta. In questo caso, è disposto che il contribuente debba richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al beneficio fiscale (articolo 119, comma 11, Dl n. 34/2020).

Fine

La prima puntata è stata pubblicata venerdì 22 ottobre
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 25 ottobre
La terza puntata è stata pubblicata venerdì 29 ottobre
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 3 novembre
 

Collegato fiscale 2022 – 5: revisori legali, intermediari

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