19 Ottobre 2021
Partite Iva con riduzione del fatturato, come definire gli “avvisi bonari”
Approvate le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata per le partite Iva delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 5 del Dl n. 41/2021, è rivolta agli operatori economici con partita Iva attiva al 23 marzo 2021, che, a seguito della pandemia, hanno subìto nel 2020 un calo del volume d’affari maggiore del 30% rispetto all’anno d’imposta precedente. Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva, si considera, in luogo del volume d’affari, l’ammontare dei ricavi e compensi che risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
Il contribuente che intende accettare la proposta di definizione inviata dall’Agenzia, perfeziona la procedura pagando la cifra richiesta secondo le modalità e i termini previsti per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici, cioè versando le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, anche tramite rateizzazione (articoli 2 e 3-bis, Dlgs n. 462/1997).
Le novità in un provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
La misura agevolativa
Il decreto “Sostegni” (articolo 5, commi da 1 a 9, del Dl n. 41/2021) ha previsto una forma di aiuto per gli operatori economici che hanno subìto un calo del volume d’affari a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’agevolazione riguarda gli “avvisi bonari”, emessi dall’Agenzia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni eseguito in base ai dati delle dichiarazioni e a quelli in possesso dell’anagrafe tributaria (articolo 36-bis, Dpr n. 600/1973 e articolo 54-bis, Dpr n. 633/1972). In particolare, oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018: per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione, e per il periodo d’imposta 2018 riguarda le comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
I destinatari dell’agevolazione sono i titolari di partite Iva attiva al 23 marzo 2021, che a seguito della pandemia nel 2020 hanno subìto una riduzione del volume d’affari di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. Per i soggetti non tenuti alla dichiarazione Iva, si considera, i mancati introiti si misurano in base ai ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.
La misura di favore consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità e entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e 3-bis (in caso di pagamento rateale) del Dlgs n. 462/1997 per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.
Rispetto dei limiti Ue in un’autodichiarazione
Il provvedimento di oggi precisa che l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni “Aiuti di importo limitato” e “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni. Per attestare il rispetto dei predetti limiti e condizioni, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione (articolo 1, commi 14 e 15, del Dl n. 41/2021) che attesti il rispetto di tali limiti, entro il 31 dicembre 2021. Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare il predetto termine del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.
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