Normativa e prassi

18 Ottobre 2021

L’accordo di ristrutturazione societaria non preclude il bonus investimenti

Una società per azioni coinvolta in un accordo di ristrutturazione dei debiti finanziari può fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, in ricerca e sviluppo e in formazione 4.0 (legge di bilancio 2020). La disposizione che preclude la fruizione del beneficio alle “imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale…..” (articolo 1, comma 186, legge n. 160/2019) infatti, non  menziona fra le cause di esclusione il concordato in continuità finalizzato a gestire lo stato di difficoltà della società, ma solo quello liquidatorio. È in sintesi la conclusione della risposta n.  719 dell’Agenzia del 16 ottobre 2021.

L’istante, una società che ha pianificato un accordo di ristrutturazione del debito per risanare la difficoltà aziendale e che intende accedere, per i costi sostenuti nell’intero periodo d’imposta 2020, ai crediti d’imposta, introdotti dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), per investimenti in beni strumentali nuovi (commi 185-197), per investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica (commi 198-208) e per attività di formazione 4.0 del personale (commi 210-217), chiede se l’istituto della ristrutturazione del debito possa essere una causa di preclusione alla fruizione dei bonus.

Va premesso che l’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento negoziale, disciplinato dall’articolo 182-bis della legge fallimentare, che non ha finalità liquidatoria ma consente di fronteggiare uno stato di difficoltà, consentendo alle imprese in crisi di concordare con i creditori, purché rappresentanti almeno il 60% del totale, la strada per riportare l’attività a una condizione di normalità.

L’Agenzia, al riguardo, ricorda che la legge di bilancio 2020 (comma 186 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019) esclude il bonus investimenti in beni strumentali nuovi per le “le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni”, esclusione disciplinata anche dal comma 199 per il bonus ricerca e sviluppo.

L’Agenzia ritiene che il legislatore non abbia voluto penalizzare quelle imprese intenzionate a risanare l’azienda e proseguire l’attività svolta. Di conseguenza, le società che accedono agli istituti finalizzati a perseguire la continuità aziendale, come gli accordi di ristrutturazione, e non quella liquidatoria, possono accedere alle agevolazioni in esame. Tale principio rileva sia per il comma 186 dell’articolo 1 della richiamata legge di bilancio 2020, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia per il successivo comma 199 in tema di investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
Lo stesso ragionamento, secondo l’Agenzia, si deve applicare al credito d’imposta per investimenti in attività di formazione 4.0 del personale (commi 210-217) la cui esclusione disciplinata al comma 212 vale solo per le imprese gravemente insolventi. Inoltre, rileva l’Agenzia, essendo i vari incentivi legati al “Piano nazionale Impresa 4.0” è logico dare un’omogenea e coerente interpretazione alle cause di esclusione.
 

L’accordo di ristrutturazione societaria non preclude il bonus investimenti

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