13 Ottobre 2021
Bonus “terme”: tutto pronto per stabilimenti e utenti
Tutto pronto per la partenza del bonus “terme” introdotto dal decreto del 1° luglio del ministero dello Sviluppo economico in attuazione dell’articolo 29-bis del decreto “Agosto” (vedi articolo “Alle terme con il bonus solo nei centri accreditati”).
Sono previsti due step temporali per dare il via definitivo all’erogazione del contributo: il primo riguarda gli stabilimenti termali che potranno accreditarsi a partire dal 28 ottobre sulla piattaforma online di Invitalia, che verrà aggiornata di volta in volta con l’inserimento sia degli istituti termali aderenti sia delle prestazioni erogate da ciascun centro; il secondo passaggio consente ai cittadini interessati alla fruizione del bonus di prenotarsi presso gli stabilimenti autorizzati a partire dall’8 novembre 2021.
Il bonus “terme”, nato per sostenere un settore particolarmente colpito dall’insorgenza della pandemia da Covid-19, consiste in uno sconto del 100% sul prezzo di acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, sotto forma di sconto in fattura, e potrà essere richiesto direttamente presso gli stabilimenti termali accreditati. Se il prezzo di acquisto dei servizi termali fosse superiore a 200 euro, l’importo in più sarà a carico del cittadino.
È rivolto a tutti i cittadini maggiorenni residenti in Italia, indipendentemente dalla composizione del loro nucleo familiare e senza limiti di Isee; ciascun beneficiario, senza necessità della presentazione della richiesta del medico curante, avrà accesso a un solo bonus, per un solo acquisto delle prestazioni fornite dall’istituto termale prescelto che provvederà a verificare, attraverso il portale di Invitalia, che non siano state effettuate altre prenotazioni dallo stesso utente e, al termine dei necessari controlli, provvederà ad emettere il buono. Il bonus è nominale e non può essere concesso per servizi termali già a carico del Servizio sanitario nazionale, di altri enti pubblici ovvero oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente, fatte salve le eventuali detrazioni previste dalla vigente normativa fiscale sul costo del servizio termale eventualmente non coperto dal buono. Il bonus non può essere ceduto ad altre persone, nemmeno a titolo gratuito.
Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono 53 milioni di euro e i contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili; pertanto Invitalia, in base ai fondi residui, rilascerà al centro termale una ricevuta di prenotazione in cui saranno identificati i servizi termali prescelti dall’utente e il codice univoco di prenotazione.
Il codice fornito ha una validità di sessanta giorni dalla data di emissione e, nel caso in cui non venga utilizzato, decade automaticamente e l’importo rientra nella disponibilità del fondo.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Libro giornale in formato digitale, imposta di bollo anno per anno
Secondo la normativa vigente, il tributo dovuto per il registro contabile tenuto in modalità informatica è dovuto ogni 2.
Normativa e prassi 13 Luglio 2026
Retribuzione del personale in comando, rimborso alla società datrice con Iva
Le somme che la struttura commissariale riconosce a una società per coprire i costi dei dipendenti messi a sua disposizione sono corrispettivi soggetti all’imposta Le somme versate da una struttura commissariale a una società a titolo di rimborso per la retribuzione del personale da quest’ultima fornito in comando vanno assoggettate a Iva.
Analisi e commenti 13 Luglio 2026
Viaggio nel nuovo Tuir (3) Cedolare secca e locazioni brevi
Nel nuovo testo unico trovano casa anche le regole che disciplinano gli adempimenti fiscali dei soggetti che esercitano intermediazione immobiliare Proseguendo nell’approfondimento degli aspetti che caratterizzano il nuovo Testo unico, in questo articolo verrà approfondita la disciplina che riguarda l’applicazione della cosiddetta “cedolare secca” che è stata inserita negli articoli: – 203, rubricato “Imposizione sostitutiva sulle locazioni di immobili abitativi” (prima commi da 1 a 4 dell’articolo 3 del Dlgs n.
Normativa e prassi 10 Luglio 2026
Credito d’imposta “transizione 4.0”: sì al beneficio se l’impresa continua
L’Agenzia valorizza la sostanza economica rispetto alla forma e conferma come l’agevolazione debba continuare a sostenere gli investimenti effettivamente destinati alla crescita delle imprese Il credito d’imposta per investimenti “transizione 4.