11 Ottobre 2021
Interessi alla “nuova capofila”: niente deroga all’holding period
In caso di riorganizzazione societaria, non è possibile derogare al requisito dell’holding period, in relazione all’esenzione concernente gli interessi corrisposti per l’utilizzo della proprietà industriale. Solo successivamente, quando si realizzerà il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni, la beneficiaria potrà chiedere il rimborso di quanto trattenuto dal sostituto d’imposta. Questo il parere reso dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 685 dell’11 ottobre 2021, a una società italiana parte di un gruppo spagnolo.
L’istante, che si occupa della distribuzione sul mercato italiano dei prodotti con marchi appartenenti al gruppo, corrisponde alla controllante spagnola alcune royalties per l’utilizzo delle proprietà industriali (know-how tecnologico, industriale e di marketing, brevetti, eccetera) per le vendite nette realizzate verso terzi. In particolare, tali somme sono versate in esenzione da ritenuta, come previsto dall’articolo 26-quater del Dpr n. 600/1973. Ora, in considerazione della trasformazione societaria in una holding sempre controllata dalla “capofila” spagnola, chiede di poter continuare a pagare gli interessi in argomento senza trattenuta, prima che sia trascorso un anno dal trasferimento delle partecipazioni alla holding, tenuto conto della sostanziale “successione” tra controllante e holding nella detenzione delle partecipazioni e del carattere duraturo e non speculativo della riorganizzazione. Il dubbio nasce dal fatto che, una volta trasferita la titolarità delle royalties in capo alla holding, non sarebbe soddisfatto il requisito dell’holding period richiesto dal menzionato articolo 26-quater ai fini dell’esenzione da imposizione.
Per l’Agenzia, l’invocata applicazione dell’articolo 26-quater, il quale dispone che gli interessi e i canoni pagati a società residenti in un altro stato membro dell’Unione europea e appartenenti allo stesso gruppo sono esentati da ogni imposta, al ricorrere di determinate condizioni, nel caso in esame non può realizzarsi. E questo, nonostante lo stesso articolo, al comma 2, superi la previsione della direttiva n. 2003/49/Ce – secondo la quale (paragrafo 10) l’esenzione non vale qualora le partecipazioni non sono possedute ininterrottamente per un periodo di almeno due anni – limitando il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni a un solo anno.
Ma anche tale “superamento” non è sufficiente. La società, infatti, dichiara che dopo la creazione della holding spagnola, a essa saranno trasferite, dapprima le partecipazioni e solo successivamente la gestione operativa delle proprietà industriali, pertanto, l’istante pagherà le royalties relative alle proprietà industriali direttamente alla holding, prima del decorso di 12 mesi dal trasferimento.
Anche se l’istante ritiene di poter beneficiare dell’esenzione vista la sostanziale successione tra controllante e holding nella detenzione delle partecipazioni e il carattere duraturo e non speculativo di tale trasferimento, il requisito del periodo minimo di detenzione della partecipazione come precisato con la risoluzione n. 109/2005, non può essere derogato dal sostituto di imposta nelle ipotesi in cui sia “empiricamente” dimostrata l’assenza di finalità abusive.
Quindi, se al momento del pagamento il requisito dell’holding period non è ancora soddisfatto, il sostituto d’imposta applicherà la ritenuta alla fonte prevista e, solo quando lo stesso requisito si perfezionerà, la beneficiaria delle royalties potrà presentare istanza di rimborso al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate.

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