Normativa e prassi

8 Ottobre 2021

Successione integrativa: non sempre è consentita

Nel caso in cui a seguito della dichiarazione di successione la madre rinunci all’eredità, il figlio che invece l’ha accettata non può presentare una dichiarazione successiva evitando, così, di pagare nuovamente le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in quanto già assolte in occasione delle precedente dichiarazione di successione. L’integrativa, infatti, è consentita esclusivamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione di successione da sostituire. Il chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 677 del 7 ottobre 2021.

L’Agenzia ricorda che la presentazione della dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (articolo 28, comma 6 e articolo 33, commi 1 e 1-bis Tur), quel documento cioè redatto successivamente alla prima dichiarazione al verificarsi di un evento che ha mutato la devoluzione dell’eredità, può essere presentata dal soggetto che ha provveduto all’originaria dichiarazione di successione oggetto di sostituzione pagando quanto dovuto all’erario.

Non si può condividere la soluzione prospettata dall’istante di scomputare dalle imposte da lui dovute quelle già corrisposte dalla madre rinunciataria, non avendo provveduto lui alla prima dichiarazione. L’istante dovrà quindi presentare una nuova dichiarazione pagando le relative imposte ipocatastali salvo la facoltà della madre di farsi rimborsare quanto già versato in occasione della prima dichiarazione, fornendo idonea documentazione a supporto della richiesta.
 

Successione integrativa: non sempre è consentita

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