7 Ottobre 2021
Regime fiscale degli impatriati, serve la “discontinuità lavorativa”
Un cittadino italiano, distaccato all’estero e rientrato in Italia dal 2021 con un nuovo contratto di lavoro proposto dalla stessa società che lo aveva distaccato, non potrà fruire delle agevolazioni Irpef previste dal regime sugli impatriati considerato che, da quanto rappresentato, la posizione lavorativa assunta al rientro è in sostanziale continuità con la precedente, circostanza che gli preclude la fruizione del regime di favore. È la sintesi della risposta n. 683 del 7 ottobre 2021 dell’Agenzia.
L’istante, nel dettaglio, è un cittadino italiano, laureato e residente all’estero, assunto da una società per essere distaccato all’estero fino al 2012, data in cui ha fatto rientro in Italia iscrivendosi, nel 2013, all’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). L’istante fa sapere che successivamente ha lavorato per un’altra società (Beta) che lo ha distaccato all’estero per cui dal 2016 si è nuovamente iscritto all’Aire. Dal 2021 poi la stessa società che lo aveva distaccato gli ha proposto di rientrare definitivamente nel mercato italiano con un nuovo incarico direttivo da svolgere per una diversa azienda.
Ciò posto, l’istante chiede di conoscere se possa fruire del regime speciale per lavoratori impatriati (articolo16, comma 2, Dlgs n. 147/2015), dal periodo d’imposta 2021, in cui acquisisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi d’imposta successivi.
L’Agenzia ricorda il “regime speciale per lavoratori impatriati” introdotto dall’articolo 16, comma 2, Dlgs n. 147/2015 che prevede una detassazione, per cinque anni, dei redditi dei soggetti che trasferiscono la residenza in Italia, non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnino a risiedere in Italia per almeno 2 anni, svolgano un lavoro in Italia. E’ necessario inoltre essere in possesso di un titolo di laurea e aver lavorato o studiato all’estero almeno due anni.
Con riferimento, in particolare, ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia ricorda la recente circolare n. 33/2020 che esclude il beneficio nel caso di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza dello stesso contratto e presso lo stesso datore di lavoro. Mentre se l’attività lavorativa costituisce una nuova realtà, avendo il lavoratore sottoscritto un diverso contratto, e quindi l’impatriato assuma un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, è possibile accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia. Al riguardo, l’Agenzia precisa che l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per un nuovo ruolo aziendale, rientri in una situazione di continuità con il precedente lavoro svolto nel territorio dello Stato prima dell’espatrio.
Con riferimento, inoltre, al collegamento tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e lo svolgimento della attività lavorativa nel territorio dello Stato, la circolare n. 33/2020, precisa che deve essere ravvisabile un nesso causale tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa per la quale il regime speciale prevede una tassazione agevolata dei redditi prodotti in Italia.
Nel caso in esame, l’Agenzia osserva che il rientro dell’istante in Italia al 31 gennaio 2021 è avvenuto al termine naturale della proroga del periodo di distacco, presso la società distaccante Beta. L’istante dichiara che cesserà il rapporto di lavoro con Beta per avviarlo con un’altra società stipulando un nuovo contratto in cui “le ferie non saranno riconosciute, però sarà riconosciuta l’anzianità dalla prima data di assunzione, e non vi sarà alcun periodo di prova. Per quanto attiene il trattamento di fine rapporto, quest’ultimo è accantonato ai fondi pensione e quindi non c’è, quasi mai, liquidazione dello stesso anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro”.
A parere dell’Agenzia le previsioni disciplinanti il distacco da Beta unite a quelle relative alla nuova assunzione fanno ritenere che la posizione lavorativa assunta dall’istante al rientro sia in sostanziale continuità con la precedente.
Pertanto, l’Agenzia non ravvisa il requisito della “discontinuità lavorativa”, in assenza del quale è escluso l’accesso al regime fiscale agevolativo in commento deve considerarsi precluso.
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