1 Ottobre 2021
Distributore non vending machine, definizione e certificazione
Con il principio di diritto n. 14 del 1° ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come distributori automatici, riepilogando le componenti che consentono di definire il dispositivo come vending machine e illustrando gli adempimenti degli apparecchi collocati in un luogo aperto al pubblico, che erogano prestazioni di servizi. In particolare, al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo mediante fattura, analogica o elettronica, o in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale. L’emissione del documento commerciale, da effettuare non oltre l’ultimazione dell’operazione in modalità analogica o elettronica in base agli accordi con il committente, è obbligatoria.
L’Agenzia, in primis, ricorda che, con diverse sue risposte a istanze di interpello in commento alla normativa di settore (articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 127/2015) e ai provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia (30 giugno 2016 e 30 marzo 2017), ha già chiarito, e in particolare con la risposta n. 125/2020, quale sia “la definizione di distributore automatico (c.d. “vending machine”), inteso come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:
a) uno o più sistemi di pagamento;
b) un sistema elettronico (c.d. “sistema master”) costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
c) un erogatore di beni e servizi, ossia l’insieme dei meccanismi che consentono
l’erogazione del bene o servizio selezionato;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate.
Per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione” di cui al precedente punto d), è previsto che “…l’acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell’allegato “Tipi Dati per i Corrispettivi” avviene manualmente. (…)”mentre la trasmissione telematica dei dati “avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un “dispositivo mobile” censito dal sistema dell’Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento” (vedi articolo “Corrispettivi con procedura web se manca la “porta di comunicazione”).
L’assenza di uno di questi componenti non consente di qualificare qualsiasi dispositivo come vending machine.
La macchina collocata in un luogo aperto al pubblico, che eroga prestazioni di servizi, rientra comunque nell’articolo 22, comma 1, n. 4), del decreto Iva ed è tenuta all’obbligo di memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 127/2015 e del Dm 7 dicembre 2016, che ha individuato le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni. Questo sempre se non ricorre una delle cause di esclusione determinate nel Dm 10 maggio 2019 e nell’articolo 2 del Dpr n. 696/1996.
Il principio di diritto odierno evidenzia che, oltre quanto già chiarito nei diversi documenti di prassi, tra cui la circolare n. 3/2020, al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:
– mediante fattura, elettronica, se non ricorrono cause di esclusione, emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente se si tratti di un soggetto passivo d’imposta che agisce nell’esercizio dell’attività svolta
– in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.
L’emissione di tale documento va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione in modalità analogica o elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente. L’emissione del documento è obbligatoria, precisa l’Agenzia rinviando all’articolo 1 del Dm 7 dicembre 2016: “1. I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi […], e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, […] documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.[…] 4. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità”.
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