30 Settembre 2021
Cessioni di apparecchi radiologici, per l’Iva ridotta rilevano i “beni finiti”
Le cessioni di apparecchi come i mammografi digitali, tavoli radiologici per esami scheletrici e tavoli telecomandati polifunzionali con pannello digitale dinamico per radiografia e radioscopia, possono beneficiare dell’aliquota Iva al 10% a patto che le apparecchiature siano incorporate strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono installate, potendosi così qualificare come “beni finiti” come richiesto dalla normativa e chiarito dalla numerosa prassi. Inoltre, l’installazione dovrà avvenire nell’ambito di una ristrutturazione edilizia. È, in sintesi, la risposta n. 636 del 30 settembre 2021 fornita dall’Agenzia.
La società istante fa sapere che intende partecipare ad alcune gare per aggiudicarsi la fornitura di mammografi, tavoli radiologici per esami scheletrici e tavoli telecomandati da vendere a laboratori di radiologia privati. Gli studi radiologici potenziali acquirenti hanno preventivamente dichiarato alla società di aver diritto all’applicazione dell’Iva ridotta, considerando che l’acquisto dei macchinari avverrebbe nell’ambito di una ristrutturazione edilizia. I lavori riguarderebbero locali specificamente destinati all’esame mammografico/radiologico e l’installazione dei sopra citati macchinari avverrebbe all’interno di un edificio già esistente.
L’Agenzia ricorda la disposizione che prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 10% alla cessione dei “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo” (n. 127-terdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto Iva).
Rileva, inoltre, che in base alla prassi amministrativa il citato 127-terdieces della Tabella A, parte III, si riferisce anche alle cessioni di “beni finiti” forniti per la realizzazione delle opere rientranti tra gli interventi di ristrutturazioni edilizia (lettera d) della legge n. 457/1978)
Quindi anche le cessioni di beni finiti diversi, quindi, dalle materie prime e semilavorate, possono fruire dell’aliquota Iva ridotta nella misura del 10 % se sono forniti per la realizzazione di specifici interventi di recupero.
L’Agenzia richiama le numerose risoluzioni che hanno incluso fra i “beni finiti” un’ampia gamma di manufatti, annoverando fra questi, ad esempio, le scale a chiocciola a giorno o retrattili, i caminetti, le porte, gli ascensori, i lavandini, le rotaie per costruire una tratta ferroviaria.
L’Agenzia rileva quindi che nonostante non esista un elenco tassativo di bene finito è possibile, tuttavia, individuare le caratteristiche che deve avere per essere incluso nella categoria: il bene cioè deve essere funzionale rispetto alla costruzione o ristrutturazione dell’opera principale (si pensi ai montacarichi o agli ascensori), deve essere parte integrante dell’infrastruttura o edificio, senza perdere la propria individualità, per l’installazione dello stesso bene deve essere necessaria l’esecuzione di consistenti lavori edili specifici per la sua installazione (risoluzione n. 550439 del 06/12/1989).
Di conseguenza, nel caso prospettato dall’istante, è necessario stabilire se i beni da fornire ai potenziali clienti possano essere ricompresi o meno tra quelli considerati “beni finiti” come sopra chiarito.
L’Agenzia, in conclusione, ritiene che le operazioni di fornitura delle apparecchiature oggetto dell’istanza come il mammografi o i tavoli da radiografia, possono fruire dell’aliquota Iva al 10% purché i beni siano incorporate strutturalmente e funzionalmente negli edifici in cui sono installati, potendosi così qualificare come beni finiti, e l’installazione richieda l’esecuzione sugli immobili di lavori edili qualificabili come interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.
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