Normativa e prassi

28 Settembre 2021

I sostegni per lo sviluppo rurale sono fuori dal perimetro dell’Iva

L’erogazione da parte delle Regioni (o delle Province autonome) dei sostegni economici per l’attuazione dei Programmi di sviluppo rurale (Psr) regionali, concessi tramite specifici bandi pubblici, senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e beneficiario, è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo. Si tratta, infatti, di semplici elargizioni di denaro che non hanno alcuna correlazione con l’attività finanziata (articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del decreto Iva).

È quanto afferma l’Agenzia delle entrate nell’articolata consulenza giuridica n. 13 del 28 settembre 2021, resa a un ministero che ravvisa la necessità di garantire un’interpretazione uniforme, a livello nazionale, circa la corretta applicazione dell’Iva sui finanziamenti previsti dall’articolo 15, Regolamento Ue n. 1305/2013, nella “Misura 2”, destinati a Organismi di consulenza che svolgono attività di divulgazione delle buone pratiche alle imprese agricole. Questo nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte dell’apposito Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).
A parere del ministero, tali ausili non possono considerarsi “corrispettivo per prestazione professionale”, in primo luogo, per la sottostima dei contributi stanziati rispetto alle reali necessità delle aziende per l’adempimento di obblighi di legge in tema di assistenza tecnica. In secondo luogo, perché si tratta di finanziamenti forniti a scopo di interesse pubblico e corrisposti non in ragione di un rapporto sinallagmatico, ma di una determinazione standardizzata basata sui costi sostenuti per l’erogazione del servizio, svolto su presupposti di pubblica utilità. Sono, per l’istante, contributi pubblici che, sulla base dei princìpi espressi nella circolare n. 34/2013, devono essere ritenuti non imponibili ai fini Iva.

Con la consulenza giuridica in argomento, l’Agenzia, prima di tutto, delimita l’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’Iva, così come delineato dalla direttiva n. 2006/112/Ce e confermato in numerose sentenze della Corte di giustizia Ue (puntualmente riportate), secondo cui il presupposto oggettivo di applicazione dell’imposta può essere escluso, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. Poi osserva che nello stesso senso deve essere interpretata la legislazione nostrana (articolo 3, primo comma, decreto Iva).

Tanto premesso, in conformità alle disposizioni unionali, in diversi documenti di prassi l’amministrazione ha chiarito che, in linea generale, un contributo è soggetto a Iva se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In particolare, con la circolare n. 34/2013 ha specificato che la qualificazione di un’erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzitutto in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario. A tal proposito, l’Agenzia fornisce alcuni esempi utili per determinare la natura di contributo delle erogazioni, come nel caso in cui il procedimento per l’erogazione delle somme è definito a livello comunitario e attuato nell’ordinamento domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici. In tali ipotesi, la distribuzione di vantaggi economici in favore di soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive.

In sostanza, nel caso concreto, i contributi sono erogati dalle Regioni in virtù di quanto definito a livello comunitario dall’articolo 15 del Regolamento Ue n. 1305/2013, secondo il quale “1. Il sostegno nell’ambito della presente misura è concesso allo scopo di: a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento; b) promuovere l’avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013; c) promuovere la formazione dei consulenti. 2. Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c) è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b) è concesso all’autorità o all’organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale. 3. Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I beneficiari nell’ambito della presente misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi sia pubblici che privati. Tale procedura deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti d’interesse. (.) 8. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettere a) e c), è limitato ai massimali indicati nell’allegato II. Il sostegno concesso ai sensi del paragrafo 1, lettera b), è decrescente nell’arco di un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall’avviamento dei servizi in questione”.

Il richiamato allegato II del Regolamento definisce gli importi e le aliquote di sostegno, pertanto, l’ammontare del contributo e la sua sostanziale predeterminazione a livello regolamentare e normativo evidenziano l’assenza di una fase, tipica degli ordinari rapporti contrattuali e sinallagmatici, di contradditorio tra le parti del rapporto per la definizione, tra l’altro, dell’ammontare del corrispettivo. L’assenza di tale fase precontrattuale evidenzia, quindi, l’assenza di alcun rapporto contrattuale tra la Regione e il beneficiario del contributo. Inoltre, il ministero istante specifica che tali misure di sostegno saranno concesse da ciascuna Regione e Provincia autonoma attraverso l’emanazione di specifici bandi ai quali gli Organismi di consulenza, con determinati requisiti tecnici e professionali, devono accedere. Insomma, una procedura scandita dall’inizio alla fine dalle disposizioni unionali del Regolamento.

L’Agenzia può, dunque, concludere che l’erogazione, da parte delle Regioni (o delle Province autonome), dei sostegni economici disciplinati dall’articolo 15 del Regolamento Ue n. 1305/2013, concessi a mezzo di avviso pubblico senza la stipula di un contratto tra Regione (o Provincia autonoma) e beneficiario del sostegno, sia esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, per carenza del presupposto oggettivo, trattandosi di mere movimentazioni di denaro. In pratica, l’amministrazione non ravvisa alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro (articoli 2, comma 3, lettera a) e 3 del decreto Iva).

I sostegni per lo sviluppo rurale sono fuori dal perimetro dell’Iva

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