24 Settembre 2021
Fattura intestata al tribunale, nessuna detrazione per il contribuente
Un contribuente che ha fatto ricorso contro una struttura ospedaliera per un intervento chirurgico non andato a buon fine, non può portare in detrazione come spesa sanitaria nella propria dichiarazione dei redditi la fattura della perizia medico-legale richiesta dal tribunale per l’eventuale liquidazione del danno, se tale fattura, effettivamente pagata dal ricorrente, è tuttavia intestata al tribunale. Ai fini della detrazione, infatti, non rileva chi sia l’esecutore materiale del pagamento ma il titolare del documento di spesa. Questo, in estrema sintesi, il contenuto della risposta n. 625 del 24 settembre 2021 dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda vede protagonista un contribuente che, avendo subìto un primo intervento cardiochirurgico non andato a buon fine, con conseguente re-intervento in un altro ospedale, ha avviato una causa nei confronti del primo ospedale per l’accertamento della responsabilità medica dei cardiochirurghi della struttura citata in giudizio. Allo scopo il giudice ha nominato un consulente tecnico d’ufficio per redigere la consulenza medico-legale.
Il medico legale, membro del collegio Ctu, ha emesso una fattura nei confronti del tribunale, inserendo nelle note la seguente dicitura: “Questa fattura, in osservanza a quanto previsto dalla Circolare 9/E-07/05/18 Agenzia Entrate, intestata al Tribunale, non è a carico delle Pubblica Amministrazione, ma è stata pagata da parte ricorrente“.
L’istante, su richiesta dell’Agenzia, fa presente che, come risulta dal decreto di liquidazione delle spese, l’accertamento tecnico è a suo carico e che le spese sono state effettivamente e definitivamente da lui pagate con bonifico postale. Inoltre, dichiara che per quanto riguarda gli eventuali rimborsi e premi ricevuti a copertura delle spese sanitarie sostenute, in caso di accoglimento delle richiesta di rimborso parziale effettuata al proprio fondo di previdenza, procederà a portare in detrazione l’importo residuo della spesa stessa. Infine, a conclusione della verifica, è stato dichiarato che i danni da lui lamentati rientrano tra le complicanze prevedibili ma non prevenibili.
A questo punto l’istante chiede se la spesa per la consulenza medico-legale descritta può essere portata in detrazione come spesa sanitaria nella propria dichiarazione dei redditi 2022 (anno di imposta 2021), essendo l’effettivo sostenitore, a titolo definitivo, della spesa stessa, nonostante il documento fiscale sia intestato al Tribunale.
L’Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama l’articolo 15, comma 1, lettera c), del Tuir, che consente di detrarre dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 euro e che tali spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Circa l’individuazione delle spese sanitarie, la recente circolare n. 7/2021 ribadisce che occorre far riferimento ai provvedimenti del ministero della Salute che stabiliscono quali siano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche riconosciute ai fini delle detrazioni.
Nella stessa circolare si afferma che rientrano nella categoria delle spese specialistiche quelle sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che, naturalmente, le eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, eccetera.
In linea generale, precisa l’Agenzia, per poter esercitare il diritto alla detrazione delle spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che l’onere sia debitamente documentato; in particolare, l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non essendo rilevante chi sia l’esecutore materiale del pagamento.
Ebbene, l’Agenzia ritiene che, nel caso in questione, a prescindere dall’eventuale riconducibilità della prestazione resa dal consulente tecnico d’ufficio alle spese sanitarie, la detrazione non spetta in quanto la fattura è intestata al tribunale e non all’istante anche se quest’ultimo ne ha sostenuto il relativo onere.
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