Normativa e prassi

15 Settembre 2021

Dispositivi medici anti-Covid, Iva agevolata ma non per tutti

Per stabilire se sia possibile applicare le agevolazioni Iva previste dall’articolo 124 del decreto Rilancio per la vendita di dispositivi medici e attrezzature sanitarie per il contrasto della pandemia da Covid-19 occorre tener presente l’elenco tassativo ivi contenuto unitamente ai codici Taric individuati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 585 del 15 settembre 2021.
Il quesito è stato posto da un ente non commerciale che effettua vendite di dispositivi medici e di attrezzature sanitarie per il contrasto della pandemia da Covid-19 e chiede di conoscere se è possibile applicare il regime di favore a una serie di determinati prodotti.

La risposta dell’Agenzia è, al solito, puntuale.
L’amministrazione, innanzitutto, rilegge l’articolo 124 del decreto “Rilancio”, che ha introdotto una disciplina Iva agevolata riguardante alcuni beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La norma prevede che le cessioni dei beni siano esenti da Iva senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021 dette cessioni sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che il comma 1 dello stesso articolo aggiunge, nella Tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, recante i beni e servizi soggetti all’aliquota del 5%, il comma 1-ter.1., specificando in modo tassativo e non esemplificativo i beni per i quali risulta applicabile l’aliquota ridotta.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 12/2020, ha individuato i codici di classifica doganale delle merci “agevolate”, cui è stato associato in Taric il codice addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del documento amministrativo unico (Dau).
Nell’ambito della documentazione di prassi le Entrate ricordano che con propria circolare n. 26/2020 è stato redatto un elenco, indicativo e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione Ue n. 2020/491 che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 ottobre 2020, salvo successive proroghe, autorizza gli Stati membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l’importazione di questi beni in esenzione da dazi e da Iva; la stessa circolare ha precisato che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 sono inferiori di quelli individuati dai codici Taric dalla circolare n. 12/2020 dell’Adm e, quindi, occorre individuare con precisione quali siano questi beni.

Prendendo in esame i diversi dispositivi e attrezzature indicati dall’istante l’Agenzia delle entrate articola il proprio parere.

Per quanto riguarda i reagenti ad altri prodotti di consumo utilizzati per la diagnostica Covid, la circolare n. 26/2020 ha chiarito che rientrano in tale categoria gli strumenti e le attrezzature classificabili nei seguenti codici doganali richiamati dalla circolare n. 12/D dell’Adm: ex 3002 1300, ex 3002 1400,  ex 3002 1500, ex 3002 9090, ex 3822 0000, ex 9018 90, ex 9027 80, ex 9027 8080 e, pertanto, possono beneficiare del regime di favore solo quelli che rientrano nelle voci doganali indicate nella circolare.

In merito al secondo quesito riguardante i portali o varchi dotati di termocamere per la misurazione della temperatura corporea, l’Agenzia delle entrate concorda con la soluzione prospettata dell’interessato, purché l’attrezzatura sia stata installata unitamente al sistema di misurazione corporea e sia strettamente funzionale a tale scopo, anche alla luce di alcune specifiche contenute nella citata circolare n. 26/2020 e, quindi, per queste attrezzature sono applicabili le agevolazioni previste dall’articolo 124 del decreto “Ristori”.

In merito ai supporti o sostegni per dispenser di disinfettanti l’Agenzia ritiene che possano rientrare nel regime di esenzione solo le cosiddette colonnine amovibili che sono, cioè, dotate di sistemi di fissaggio al terreno o al muro.

I kit/accessori/componenti e software necessari per il funzionamento delle attrezzature richiamate dalla disciplina in argomento non rientrano nell’elenco tassativo riportato nel comma 1 dell’articolo 124 e quelli individuati dalla decisione della Commissione europea al punto 10 si riferiscono a “materiali medicali di consumo: kit di intubazione – forbici laparoscopiche – siringhe, con o senza aghi – aghi tubolari in metallo e aghi per suture – aghi, cateteri, cannule – kit per accesso vascolare“. I codici doganali richiamati non figurano nella circolare 12/D, ad eccezione dei codici ex 9018 9084 “strumentazione per accesso vascolare” ed ex 9018 90 “strumentazione per diagnostica Covid-19“, per i quali si applica detto regime agevolativo.

Infine per quanto riguarda le provette non sterili l’Agenzia delle entrate fa presente che il nuovo comma 1.ter.1 della Tabella A del decreto Iva comprende espressamente la voce “provette sterili“, e, quindi, le “provette non sterili” non rientrano nella definizione di “strumentazione per diagnostica per Covid-19” e non godono delle agevolazioni ex articolo 124 del decreto “Ristori”.

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