30 Agosto 2021
Decreto Semplificazioni-bis: riflessi sul procedimento amministrativo
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 31 luglio scorso è entrata in vigore la legge n. 108/2021, che ha convertito, con modificazioni, il Dl n. 77/2021, noto come decreto “Semplificazioni-bis”. La norma detta disposizioni in materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
Nell’ottica di miglioramento della capacità amministrativa, il provvedimento introduce alcune modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (la n. 241/1990), ossia la disciplina generale che si applica a ogni procedimento, salvo deroghe specifiche.
Le importanti novità sono contenute negli articoli 61, 62 e 63 del Dl in questione e riguardano:
- il potere sostitutivo in caso di inerzia dell’amministrazione
- la disciplina del silenzio assenso
- il regime dell’annullamento d’ufficio.
Nello specifico, l’articolo 61 ha modificato i commi 9-bis e 9-ter dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 (conclusione del procedimento) al fine di rafforzare i poteri sostitutivi attivabili in caso di inerzia dell’amministrazione.
Una prima modifica ha previsto che il potere sostitutivo in caso di inerzia procedimentale della Pa possa essere attribuito, oltre che a un soggetto nell’ambito delle figure apicali, anche a un’unità organizzativa. In secondo luogo, è stata introdotta la possibilità che l’attivazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d’ufficio, oltre che su istanza del privato. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il responsabile o l’unità organizzativa cui è attribuito il potere sostitutivo, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, può esercitare il suddetto potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
L’articolo 62 è invece intervenuto per consentire la piena operatività e il rafforzamento dell’efficacia sulla disciplina del silenzio assenso, inserendo il comma 2-bis all’articolo 20 della legge n. 241/1990 al fine di dare garanzia al legittimo affidamento del privato. In particolare, nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento, è stato introdotto l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare, su richiesta del privato, in via telematica, entro dieci giorni dalla richiesta, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda. Decorsi inutilmente i dieci giorni, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal privato ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.
Infine, l’articolo 63 ha modificato il comma 1 dell’articolo 21-nonies della legge n. 241/1990 (annullamento d’ufficio) e ha ridotto da diciotto a dodici mesi il termine massimo entro il quale le pubbliche amministrazioni possono esercitare il potere di autotutela e procedere all’annullamento dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.
L’obiettivo è consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico, per dare certezza ai destinatari di detti provvedimenti in un tempo ragionevole, che viene fissato in dodici mesi. Superato tale termine, la Pa non può più esercitare l’autotutela per annullare i provvedimenti amministrativi illegittimi, a meno che non si tratti di atti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni false o mendaci, per i quali il termine dei dodici mesi non opera (comma 2-bis articolo 21-nonies).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 10 Dicembre 2025
Franchigia Iva transfrontaliera: le regole per chi aspira al regime
Verifiche concentrate sulla comunicazione preventiva, sulle soglie di fatturato e sulla comunicazione trimestrale.
Attualità 10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Attualità 10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Normativa e prassi 9 Dicembre 2025
Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”
In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.