Attualità

20 Agosto 2021

Abbonamento Tv, online o cartaceo, ma va fatto entro oggi 20 agosto

Non si può più aspettare. I telespettatori obbligati al pagamento del canone Tv, senza che ciò possa avvenire con addebito sulla bolletta della luce, devono provvedere, entro oggi, 20 agosto, a mettersi in regola e a versare la seconda rata semestrale (45,94 euro) o della terza rata trimestrale (23,93 euro). La scadenza originaria è fissata al 31 luglio, che, in virtù della proroga feriale degli adempimenti fiscali (articolo 37, comma 11-bis del Dl n. 223/2006), cadendo quest’anno di sabato, ha di fatto prolungato il termine fino ad oggi. Il pagamento deve essere effettuato tramite “F24 web” o “F24 online” utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate Fisconline o Entratel.

In alternativa, chi preferisce “passare” in banca, può regolarizzare tramite il servizio di home banking del proprio istituto di credito. Gli abbonati più tradizionali, non titolari di partita Iva, inoltre, hanno sempre chance del modello F24 cartaceo da versare presso le banche, le Poste italiane e gli agenti della riscossione, senza possibilità di compensazione con altri crediti.
Due i codici tributo disponibili: TVRI, per il rinnovo dell’abbonamento, TVNA in caso di nuovo abbonamento.

Ricordiamo che il canone è annuale e costa 90 euro. È dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo e da uno solo dei componenti della famiglia anagrafica convivente. Di norma, è addebitato sulle fatture emesse dalle imprese elettriche nei confronti del familiare intestatario dell’utenza elettrica ed è riscosso in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.
Se però nessuno della famiglia è titolare di un contratto per il servizio elettrico ecco che allora il canone deve essere versato secondo le modalità sopra descritte. La regola vale anche per i cittadini forniti da servizi non allacciati alla rete elettrica di trasmissione nazionale. I pensionati con reddito non superiore, nell’anno precedente a quello di riferimento, a 18mila euro, possono richiedere l’addebito della somma sulla pensione, facendone richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento.

Ultimo giorno oggi, 20 agosto, sempre a causa dello slittamento dalla scadenza ordinaria del 31 luglio, per l’esonero per il pagamento del canone Rai per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8mila euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti). In particolare, la scadenza riguarda coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75° anni avvenga entro il 31 luglio). L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.
Per godere dell’esonero gli interessati devono presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
La documentazione può essere consegnata direttamente a un ufficio territoriale delle Entrate o inviata con plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – casella postale 22 – 10121 Torino. Inoltre, le dichiarazioni possono anche essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite Pec all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it.
L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle anni successivi, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

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