19 Agosto 2021
Reverse charge per la commessa del fornitore Ue al residente
L’Iva relativa alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti, svolte da un fornitore estero, stabilito in uno Stato Ue e identificato in Italia, attinenti a una rete ferroviaria situata nel territorio dello Stato, nei confronti di un committente italiano, è assolta da quest’ultimo tramite il meccanismo del reverse charge. Questo a prescindere che il cedente estero sia identificato ai fini Iva in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore. Dunque, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione, integrando la fattura ricevuta con l’Iva “italiana”, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993, e annotandola nei propri registri acquisti e vendite. Questo il principale chiarimento fornito con la risposta n. 549 del 19 agosto 2021 dell’Agenzia delle entrate.
Nella vicenda in questione, la società istante, con sede in Slovacchia, ha ottenuto da un committente una commessa per il ripristino e la manutenzione della rete ferroviaria interna presso uno stabilimento, situato in Italia. L’interpellante specifica che la rete ferroviaria è un bene immobile situato in Italia, perché ancorata al suolo mediante opere che la rendono inseparabile dal terreno, senza modifiche alla funzionalità.
Per svolgere l’attività, la società si è identificata direttamente in Italia ai fini Iva (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972), con assegnazione di partita Iva italiana, ha adempiuto alla comunicazione delle liquidazioni Iva periodiche e ha presentato la dichiarazione Iva annuale.
La società fa presente, inoltre, che, essendo l’Italia il luogo di consegna ed esecuzione del servizio sul bene immobile (la rete ferroviaria), i fornitori di beni e servizi emettono le fatture con Iva, che sono state registrate su apposita contabilità, con esecuzione dei relativi adempimenti.
A questo punto, l’istante chiede chiarimenti circa le modalità di fatturazione delle operazioni rese al committente italiano, cioè se deve applicarsi l’articolo 17, comma 2, del decreto Iva o se le stesse devono essere fatturate utilizzando la partita Iva italiana, secondo quanto previsto dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, con applicazione dell’aliquota Iva del 22 per cento.
Sul punto, l’Agenzia, in primis, richiamando i chiarimenti forniti con la risposta n. 11/2020 (vedi articolo “Attività di servizi “end of waste”, corrette modalità di fatturazione”), precisa che la territorialità Iva dell’attività dichiarata dalla società dipende dal luogo in cui è situato l’immobile, cioè la rete ferroviaria. Ebbene, se la prestazione viene resa su un immobile situato in Italia, l’operazione si considera qui effettuata, alla luce della deroga prevista dall’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del decreto Iva.
Riguardo alle modalità di assolvimento degli obblighi Iva, la chiave normativa che apre alla soluzione è l’articolo 17, comma 2, del decreto Iva che delinea la disciplina del debitore dell’imposta e le modalità di fatturazione delle “(…) cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato (…)“.
In pratica, gli obblighi relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia sono a carico dei cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione, in base alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993.
Di conseguenza, l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore estero, nei confronti di un committente o cessionario italiano, è assolta da quest’ultimo tramite il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge). Questo anche se il cedente o prestatore estero è identificato ai fini Iva in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di “non residente” del fornitore.
Al riguardo, l’Agenzia ricorda che la circolare n. 14/2010 ha precisato che la norma ha reso obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile “in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente (e cioè nelle ipotesi di cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al principio generale che dà rilievo al paese di stabilimento del committente)”. Circostanza che avviene nella situazione dell’interpello.
Il sistema dell’inversione contabile è attuato, ricorda l’Agenzia, attraverso due modalità alternative, a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva Ue o extra-Ue.
Nel caso in esame, l’istante è un fornitore stabilito ai fini Iva in uno Stato Ue (la Slovacchia) ed è dunque il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione, integrando la fattura ricevuta con l’Iva “italiana” (articoli 46 e 47 del Dl n. 331/1993).
In conclusione, la società dovrà emettere una fattura con partita Iva slovacca senza l’addebito dell’imposta; sarà poi il committente italiano a integrare questa fattura con l’Iva “italiana” e a annotarla nei propri registri acquisti e vendite (cfr. risoluzione n. 21/2015).
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