Normativa e prassi

18 Agosto 2021

Vaccinazione al polo fieristico, le prestazioni non pagano l’Iva

La concessione degli spazi fieristici e dei servizi accessori necessari e indispensabili per lo svolgimento della campagna vaccinale contro il coronavirus sono esenti da Iva senza pregiudizio per il diritto alla detrazione, in base al regime straordinario applicabile fino al 31 dicembre 2022. Le prestazioni possono essere fatturate come unico corrispettivo. Con la risposta n. 548 del 18 agosto 2021, l’Agenzia delle entrate risolve un altro quesito relativo alla possibilità di applicare l’esenzione Iva per alcuni servizi strettamente connessi allo svolgimento della campagna vaccinale contro il Covid-19.
In questo caso, la società istante gestisce eventi fieristici ed è proprietaria dei fabbricati del polo fieristico della città interessata. La contribuente ha sottoscritto con un ospedale universitario un contratto per la concessione in uso, dietro corrispettivo, di una parte delle proprie aree espositive per consentire lo svolgimento delle vaccinazioni anti-coronavirus. L’istante assicura anche l’allestimento degli spazi e prestazioni accessorie, di cui, alcune quantificate e pagate separatamente.

La società chiede “istruzioni” sulle modalità di fatturazione delle operazioni descritte e se alle relative prestazioni sia possibile applicare l’esenzione Iva prevista, in deroga al regime ordinario, dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 453, legge n. 178/2020) per la cessione dei vaccini contro il Covid-19 e per i servizi necessari alla loro somministrazione, senza preclusioni per quanto riguarda il diritto alla detrazione.
Si tratta, ricordiamo, di una misura straordinaria, legata alla pandemia e, quindi, temporanea. Il regime è infatti applicabile fino al 31 dicembre 2022. La disposizione recepisce la direttiva Ue n. 2020/2020, che consente agli Stati membri, in via transitoria, di disporre l’esenzione d’imposta, senza produrre effetti sul diritto alla detrazione, per le forniture di vaccini e strumentazione diagnostica in vitro per Covid-19, e le prestazioni di servizi strettamente connesse. Lo scopo è accelerare e facilitare la campagna di contenimento dei contagi e proteggere la popolazione.

L’Agenzia delle entrate, ricordati gli ambiti applicativi del regime, fa il punto sui servizi che l’istante, in base al contratto, fornirà all’azienda ospedaliera fino al prossimo 30 settembre, per valutare se siano agevolabili. In sintesi, la contribuente mette a disposizione spazi e parcheggi, allacciamenti elettrici e assistenza tecnica, aree e servizi igienici riservati al personale, altri servizi richiesti espressamente dall’ospedale, sorveglianza e servizi extra a pagamento.

L’amministrazione ritiene che le prestazioni descritte siano in linea con gli obiettivi della direttiva Ue che prevede l’esenzione per le operazioni dirette ad alleggerire gli Stati membri degli oneri, finanziari e non, derivanti dalla vaccinazione di massa. In particolare, riguardo all’interpello, le prestazioni fornite sono strettamente connesse e indispensabili per una campagna vaccinale capillare ed efficace a costi sostenibili per il Paese. Di conseguenza, anche alla luce della risposta n. 541/2021 e del principio di diritto n. 12/2021 (vedi articoli “Nessun pregiudizio alla detrazione per chi supporta la vaccinazione” e “Servizi della piattaforma vaccini, esenti Iva e con diritto a detrazione”), secondo l’Agenzia, le prestazioni di servizi indicate nel contratto, quali la concessione in uso di una porzione delle proprie aree espositive, a garanzia dell’idoneo allestimento degli spazi e della prestazione di alcuni servizi accessori, con unico corrispettivo, possono essere acquistate dall’azienda ospedaliera in esenzione da Iva, senza pregiudizio per l’istante del diritto alla detrazione dell’imposta (articolo 19, comma 1, decreto Iva).

Il regime di esenzione, precisa inoltre il documento di prassi, è applicabile anche alle prestazioni di servizi descritte sommariamente nell’interpello (servizi extra-Ue), perché eventuali e non comprese nel corrispettivo unitario, a patto che rispettino, caso per caso, le finalità del trattamento di favore.

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