29 Luglio 2021
Non paga Ires e Irap il contributo anti-Covid erogato dalla Regione
Il sostegno economico erogato dalla Regione in forma di sovvenzione del prestito ricevuto in banca per far fronte all’emergenza sanitaria e per non chiudere l’attività è assimilabile ai contributi a fondo perduto erogati con gli stessi scopi dallo Stato nel periodo della pandemia e, di conseguenza, non è rilevante ai fini dell’imponibile Ires e Irap.
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 521 del 29 luglio 2021 risolve il dubbio di un contribuente che ha ricevuto un finanziamento bancario parzialmente coperto da un contributo regionale a fondo perduto corrisposto per far fronte all’emergenza da Covid-19.
L’istante chiede se anche la sovvenzione da lui ricevuta, erogata dall’ente territoriale, sia esente da tassazione come i cfp riconosciuti dallo Stato a sostegno degli operatori danneggiati dal Coronavirus.
La risposta dell’Agenzia è positiva. Il documento di prassi ricorda che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha lasciato fuori dal calcolo dell’imponibile, ai fini delle imposte sui redditi (articoli 61 e 109 comma 5 Tuir) e dell’Irap, “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”.
Il contributo oggetto dell’interpello è stato assegnato dalla Regione in base alle disposizioni riguardanti gli aiuti in regime di esenzione a favore degli investimenti delle piccole e medi imprese, e secondo le regole straordinarie stabilite dalla Commissione europea a causa della pandemia, ossia, in sintesi, erogato sotto forma di sovvenzione di parte dei finanziamenti chiesti per coprire la carenza di liquidità e non chiudere le attività, e salvaguardare il livello occupazione. Chi accede all’agevolazione deve autocertificare di aver subito perdite di fatturato o incrementi dei costi “in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa”, e dichiarare quali sono le singole attività destinatarie dell’incentivo.
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il regime di esenzione Ires e Irap, previsto dall’articolo 10-bis su richiamato, possa essere applicato anche al contributo concesso dalla Regione all’istante, perché rientra tra i contributi “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
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