23 Luglio 2021
Dispositivo cardiaco con monitor, Kit unico con aliquota Iva al 4%
Con la risposta n. 504 del 23 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate fornisce dei chiarimenti a una società che commercializza dispositivi medici contro i disturbi cardiovascolari, in merito all’aliquota Iva applicabile alle cessioni dei dispositivi per il monitoraggio da remoto acquistati in un Paese Ue e rivenduti sul territorio nazionale.
La società istante, in particolare, fa sapere che nell’ambito della propria attività provvede, tramite gare indette da enti appaltanti della Pa, alle forniture ospedaliere di dispositivi impiantabili per le cure cardiovascolari come ad esempio pacemaker.
Fra questi ci sono quelli funzionalmente più avanzati, denominati “Dia”, che hanno la possibilità di effettuare un monitoraggio del dispositivo impiantato consentendo al medico che riceve le informazioni sull’andamento del dispositivo. L’attività d’impresa svolta dall’istante, dunque, oltre ai dispositivi impiantabili nell’organismo umano, include anche la fornitura dei componenti accessori destinati esclusivamente al monitoraggio delle terapie.
In sostanza il Dia, tramite un’antenna incorporata e un apposito software, trasmette i dati registrati dall’apparecchio alla struttura medica di riferimento.
L’istante riferisce che spesso la struttura ospedaliera non ordina contemporaneamente il Dia (per il monitoraggio) e l’apparecchio da impiantare, ma richiede quest’ultimo solo successivamente. Inoltre, potrebbe accadere che, in funzione delle diverse gare pubbliche o private, la cessione avvenga in un momento successivo, a prezzo autonomo già determinato in sede di gara. Alla luce di queste possibilità, chiede se l’acquisto intracomunitario del dispositivo da impiantare può essere assoggettato all’aliquota Iva agevolata del 4% e se parimenti si può considerare l’operazione “accessoria” alla cessione del Dia (articolo 12 del Dpr n. 633/1972) e applicare l’Iva ridotta, alla cessione interna dello stesso bene nel caso in cui venga venduto in un momento successivo e per un corrispettivo autonomo rispetto al “Dia”.
L’Agenzia ha formulato il parere sulla base dell’accertamento tecnico rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, intervenuta sulla classificazione dei beni in esame.
Preliminarmente l’Adm precisa che l’apparecchio monitor non può essere considerato una parte del dispositivo impiantabile, in quanto il funzionamento meccanico o elettrico del pacemaker o del defribillatore, inserito nel corpo del paziente, non è influenzato da esso. La sua funzione è quindi accessoria.
Se il dispositivo è presentato congiuntamente al Dia, secondo l’Adm si tratta di un kit che rientra nella voce doganale 9021. In tal caso, l’Agenzia ritiene che gli acquisti intracomunitari e le cessioni interne dell’apparecchio monitor, congiuntamente al relativo dispositivo impiantabile, siano assoggettate all’aliquota Iva ridotta nella misura del 4% (n. 30 della Tabella A, Parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
Nel caso in cui la cessione dei due beni sia separata, l’Agenzia, ricordando che il n. 33) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto Iva prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata alle cessioni di “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32”, ritiene che, nel caso in esame, i beni oggetto di cessione e importazione siano legati fra di loro e abbiano un’univoca destinazione d’uso.
Pertanto, anche alla luce dei principi espressi con la risoluzione n. 72/2015 (“L’operatività dell’agevolazione in commento è subordinata alla condizione che i beni oggetto di cessione e/o importazione abbiano una univoca destinazione d’uso, e siano strettamente connessi da un punto di vista meccanico e/o funzionale ai beni rientranti nella voce doganale 9019, (attuale 9021), di cui al citato punto 30”) e considerando, inoltre, che a detta della società il Dia e il dispositivo costituiscono un unico sistema “Home Monitoring” di cura, l’Agenzia ritiene che se i beni ceduti non hanno funzionalità autonoma ma accessoria potranno rientrare tra quelli previsti al citato n. 33) e fruire quindi dell’aliquota Iva ridotta.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Case modulari “chiavi in mano”: sono immobili da cedere senza Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce che le abitazioni prefabbricate pronte all’uso vanno trattate come fabbricati, con esenzione dall’imposta sul valore aggiunto salvo i casi di impresa costruttrice Le case modulari prefabbricate, complete di impianti e rifiniture e pronte per essere abitate, devono essere qualificate come beni immobili (articolo 13-ter del Regolamento Ue n.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Integratori e dispositivi medici, chiarimenti sulle aliquote Iva
Nella giornata di oggi due risposte delle Entrate chiariscono il corretto trattamento Iva delle cessioni di un integratore alimentare e di un dispositivo che scherma i raggi X Può beneficiare dell’aliquota Iva al 10% l’integratore alimentare classificato, con apposito parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, fra le ”Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: altre” (Codice NC 210690).
Attualità 5 Dicembre 2025
Nuovo phishing a tema fiscale: false comunicazioni di rimborsi
Una mail fraudolenta induce il destinatario a compilare un modulo con i propri dati anagrafici e i dettagli della carta di credito per ottenere un fantomatico accredito Con l’avviso del 5 dicembre, l’Agenzia allerta i contribuenti su una nuova campagna di phishing basata sulla falsa comunicazione di rimborsi fiscali.
Normativa e prassi 5 Dicembre 2025
Dispositivi medici oftalmici, chiarita l’aliquota Iva applicabile
In questo caso si tratta di prodotti destinati alla cura e prevenzione classificabili nella voce 3004, relativa ai medicamenti preparati per scopi terapeutici, e quindi agevolabili L’Agenzia delle entrate, sulla base dell’istruttoria condotta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (Adm), ha sciolto i dubbi di due società produttrici e distributrici di dispositivi medici oftalmici circa la corretta aliquota Iva da applicare, confermando che alle cessioni di questi dispositivi può essere applicata quella ridotta del 10% (risposta n.