Normativa e prassi

21 Luglio 2021

Bonus facciate in mini-condominio a chi affronta interamente la spesa

Può accedere al bonus facciate il condomino di un condominio minimo che sostiene interamente le spese per gli interventi, autorizzato da una delibera assembleare, con il consenso unanime di tutto il condominio, all’esecuzione dei lavori e al sostenimento della relativa spesa.
Questo, in sintesi, il contenuto della risposta n. 499 del 21 luglio 2021 fornita dall’Agenzia delle entrate a un condomino comproprietario, con la moglie, di un appartamento in un mini condominio composto da tre unità immobiliari, che intende eseguire interventi di rifacimento della facciata dello stabile con il consenso unanime di tutti i condomini, accollandosi interamente, insieme alla coniuge, le spese. L’istante precisa che l’edificio è in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al bonus facciate e ritiene di poter sostenere interamente le spese per il rifacimento delle facciate e beneficiare dell’agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all’unanimità che preveda l’autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo ad alcuni condomini.

L’Agenzia, ricordando la detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edificio, introdotto dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma da 219 a 224) e modificato dall’articolo 1, comma 59 della legge di bilancio 2021, richiama la circolare n. 2/2020, che ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di fruizione del bonus, e l’articolo 1123 del codice civile in relazione agli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio. Dalla lettura di quest’ultima norma emerge che “le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione”.
Al riguardo, l’Agenzia evidenzia che per fruire delle detrazioni fiscali previste per il bonus facciate è possibile utilizzare un criterio di ripartizione diverso da quello previsto dall’articolo 1123 cc, a patto che l’assemblea condominiale autorizzi l’esecuzione dei lavori e, all’unanimità, acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del condomino interessato agli interventi.

Stessa soluzione può essere adottata anche nel caso di un cosiddetto condominio minimo (costituito, cioè, da non più di otto condomini), al quale si applicano comunque le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 cc, riguardanti rispettivamente la nomina dell’amministratore, con il conseguente obbligo da parte di quest’ultimo di aprire un conto corrente intestato al condominio, e il regolamento di condominio, in caso di più di dieci condomini. Per poter beneficiare del bonus facciate per i lavori effettuati sulle parti comuni, i condomìni non obbligati alla nomina dell’amministratore, non sono, altresì, tenuti a richiedere il codice fiscale e, in questo caso, afferma l’Agenzia, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato gli adempimenti richiesti. Resta fermo l’obbligo per il contribuente di dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Nel caso specifico, conclude l’Agenzia, l’istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare della maxi-agevolazione fiscale con adozione di una delibera condominiale che, all’unanimità, autorizzi l’esecuzione dei lavori e acconsenta al sostenimento della spesa da parte dell’interessato ad effettuare gli interventi.

Bonus facciate in mini-condominio a chi affronta interamente la spesa

Ultimi articoli

Attualità 10 Dicembre 2025

Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali

Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025 L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Attualità 10 Dicembre 2025

Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura

Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

Straordinario degli infermieri, 5% esteso alle ore di “disponibilità”

In linea con il parere dell’ufficio legislativo e del ministero della Salute, ogni prestazione effettuata oltre l’orario ordinario deve essere qualificata e retribuita come lavoro straordinario L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5%, prevista per lo straordinario effettuato dagli infermieri, si applica anche ai compensi per le ore di “pronta disponibilità” effettuate.

Normativa e prassi 9 Dicembre 2025

I compensi per l’incarico al magistrato sono assimilati al lavoro dipendente

L’Amministrazione finanziaria esclude che possano essere qualificati come redditi diversi, perché non sono connessi a prestazioni lavorative e retribuzioni occasionali Le somme percepite da un magistrato per l’incarico di presidente di un Collegio consultivo tecnico (Cct) devono essere tassate come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non come redditi diversi.

torna all'inizio del contenuto