Normativa e prassi

5 Luglio 2021

Voucher per gite scolastiche saltate: adempimenti Iva dei tour operator

I voucher emessi dalle agenzie di viaggio, a titolo di rimborso delle somme già versate per i viaggi di istruzione cancellati a causa del Covid-19, sono riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso, poiché, al momento dell’emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con gli stessi (ad esempio, pacchetti più o meno complessi, ovvero più viaggi, o ancora, viaggi destinati all’estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina Iva applicabile alle prestazioni cui gli stessi danno diritto già all’atto della loro emissione. Ne deriva che le agenzie di viaggio possono riemettere le fatture al momento della fruizione dei suddetti voucher.
È quanto riafferma l’Agenzia delle entrate nella consulenza giuridica n. 10 del 5 luglio 2021, fornita per fare chiarezza e dare la propria approvazione sulla procedura relativa all’imposta sul valore aggiunto adottata dai tour operator, che hanno emesso a favore delle istituzioni scolastiche dei voucher per il rimborso delle somme da queste anticipate per i viaggi di istruzione non fruiti, caricando sul sistema di interscambio delle scuole le note di variazione di accredito, a storno del pagamento ricevuto, precisando che le fatture saranno riemesse alla fruizione dei voucher.

L’amministrazione, nel ricordare che – in conseguenza della sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, disposta dal Dpcm del 25 febbraio 2020 (articolo 1, comma 1, lettera b) dopo l’avvento della pandemia – il decreto “Cura Italia” (articolo 88-bis, comma 8) ha stabilito che “per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l’articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall’articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall’emissione”, riepiloga le conseguenze di tale disposizione dal punto di vista fiscale.
Ebbene, l’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, dispone che “se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.
Riguardo a questa disposizione, con la risoluzione n. 85/2009, l’Agenzia ha precisato, oltre agli specifici casi legittimanti la variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta senza limiti temporali, che non è rilevante la modalità con cui si manifesta la causa della variazione, quanto piuttosto che si effettui la registrazione della variazione e della sua causa.
Di conseguenza, tra i casi “simili”, è possibile annoverare tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell’assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte gli effetti dell’atto originario, inclusa l’ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al sopraggiungere di un divieto normativo, circostanza che si è realizzata nel caso in esame.
Pertanto, le agenzie di viaggio possono emettere una nota divariazione al momento del rimborso delle somme o di emissione dei voucher.

In relazione, poi, alla correttezza della scelta di posticipare l’emissione delle fatture al momento dell’effettivo utilizzo dei voucher, l’Agenzia inquadra la natura degli stessi posizionandoli tra i “buoni-acquisto” che ricadono nella disciplina dei buoni-corrispettivo (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del Dpr n. 633/1972, inseriti nel decreto Iva dopo il recepimento della direttiva del Consiglio Ue n. 2016/1065), distinguendoli da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti di pagamento, i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili, nonché dai buoni sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi).

In particolare, la richiamata normativa individua due distinte tipologie di buono-corrispettivo:

  • in base all’articolo 6-ter, il buono-corrispettivo è monouso “se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto” (comma 1), in tal caso “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2)
  • secondo l’articolo 6-quater, il buono-corrispettivo è multiuso “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto” (comma 1), in tal caso “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2).

Nel caso in esame, i voucher emessi dalle agenzie di viaggio sono riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso, poiché non è conosciuta la tipologia dei servizi fruibili con i buoni (anche perché potrebbe trattarsi di pacchetti più o meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all’estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla prestazione cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione.
Quindi, la procedura adottata dalle agenzie viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione è corretta, considerato che l’emissione dei voucher multiuso non determina l’anticipazione del momento impositivo, sicché la fattura può essere riemessa all’atto della fruizione dello stesso.

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