Normativa e prassi

28 Giugno 2021

Nessun obbligo da sostituto d’imposta per l’ente estero senza base “fissa”

L’organizzazione estera non residente che, giunta in Italia, per agevolare il lavoro del proprio personale, assume traduttori con contratto di prestazione occasionale, riveste il ruolo di sostituto d’imposta e deve adempiere i relativi obblighi fiscali solo se ha fissato nel territorio una stabile organizzazione ed esclusivamente per i redditi erogati in relazione alle prestazioni rese nel nostro Paese.

A chiedere il chiarimento fornito con la risposta n 449 del 25 giugno 2021, è un ente arrivato nel nostro Paese nel 2020. A supporto del personale straniero ha ingaggiato 30 traduttori, con contratto di prestazione occasionale. I nuovi assunti sono stati remunerati attraverso un conto corrente aperto, presso la filiale di una banca, da un funzionario dell’organizzazione stessa.

L’istante chiede come poter sanare la sua posizione fiscale in Italia, visto che non sapeva di dover nominare un rappresentante fiscale nel nostro Paese e che intende pagare ogni imposta relativa alle prestazioni dei traduttori.
L’ente propone tre strade: identificazione ai fini fiscali della persona, di nazionalità extra-Ue, non residente ma con codice fiscale italiano, che ha aperto il conto bancario di cui sopra; identificazione di altro soggetto residente; identificazione diretta dell’organizzazione stessa con richiesta di codice fiscale quale soggetto non residente (modello AA5/6) assumendo il ruolo di sostituto d’imposta soltanto per i redditi corrisposti in Italia.
Visto che nel corso del 2021 intende assumere un altro dipendente, chiede, inoltre, se le due prime ipotesi di identificazione descritte siano sufficienti per svolgere il ruolo di sostituto d’imposta in riferimento all’anno in corso e per adempiere correttamente gli obblighi tributari.

L’Agenzia delle entrate premette che dalle informazioni desunte dall’interpello, l’ente non svolge un’attività rilevante ai fini Iva e, quindi, non sono appropriati i riferimenti che l’istante fa agli istituti del rappresentante fiscale e dell’identificazione diretta ai fini Iva (articoli 17, terzo comma, e 35-ter, Dpr n. 633/1972).
In ogni caso, l’amministrazione precisa che i soggetti extra-Ue, senza stabile organizzazione nel territorio, se intendono svolgere attività rilevanti ai fini Iva in Italia possono identificarsi direttamente soltanto se esercitano attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano accordi di reciproca assistenza in materia di imposte indirette. In caso contrario, devono nominare un rappresentante fiscale residente: la precisazione esclude, quindi, che possa identificarsi la persona – extra-Ue e non residente – che ha aperto il conto corrente.

Per quanto riguarda l’obbligo di richiedere un codice fiscale italiano per assumere il ruolo di sostituto d’imposta nei confronti dei traduttori, l’Agenzia ritiene, seppure molto generica la descrizione del tipo di contratto stipulato con tale personale, che i compensi percepiti dai traduttori costituiscano, per questi, redditi di lavoro autonomo occasionale rilevanti per il Fisco (articolo 67, comma 1, lettera l) Tuir). Di riflesso, l’ente erogatore deve operare, sugli stipendi corrisposti al suddetto personale una trattenuta del 20% a titolo di Irpef per i dipendenti residenti, del 30% per i lavoratori non residenti (articolo 25, Dpr n. 600/1973).

In particolare, gli enti come l’organizzazione istante, stabilisce l’articolo 23 del Dpr n. 600/1973, possono assumere la veste di sostituti d’imposta anche se non residenti, ma soltanto in relazione alle redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia (circolare Mef n. 326/1997). In mancanza di tali condizioni l’obbligo decade.

Tornando al caso dell’interpello, l’istante dovrà, quindi, richiedere il codice fiscale e adempiere gli obblighi previsti per i sostituti d’imposta (effettuazione e versamento delle ritenute, certificazione unica, modello 770, eccetera) soltanto se crea in Italia una stabile organizzazione o una base fissa.
In tal caso è corretto, come detto anche dall’istante, presentare il modello AA5/6 – Domanda attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati, avvenuta fusione, concentrazione, trasformazione, estinzione – per i soggetti diversi dalle persone fisiche e seguire le relative istruzioni con particolare riguardo a quelle specifiche dirette ai non residenti.

Il documento di prassi, elenca poi le sanzioni (tutte ravvedibili) che dovrà versare l’ente in qualità di sostituto (e cioè con stabile organizzazione nel territorio) se non ha operato le trattenute, non ha effettuato i relativi versamenti, non ha consegnato le certificazioni dei redditi, o per l’omessa o infedele dichiarazione (da presentare entro il 31 ottobre 2021).

Nel caso in cui l’istante non abbia una stabile organizzazione in Italia potrà, però, assolvere con tranquillità i suddetti adempimenti dopo aver assunto la qualifica di sostituto d’imposta.
I lavoratori con contratto di prestazione occasionale dovranno, fino a quel momento, dichiarare autonomamente i compensi percepiti in Italia per le prestazioni rese.
L’Agenzia chiarisce, infine, che in caso di dipendenti di nazionalità estera, occorre fare riferimento alle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate con i rispettivi Stati di residenza.

Nessun obbligo da sostituto d’imposta per l’ente estero senza base “fissa”

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