16 Giugno 2021
Se il contributo è anti-Covid, è senza dubbio esentasse
Non conta da quale “salvadanaio” provengano le somme, se si tratta di contributi erogati per superare la crisi derivante dall’emergenza epidemiologica, questi sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’Irap. Quindi, agli stessi non va applicata alcuna ritenuta alla fonte. Con la risposta n. 411 del 16 giugno 2021, l’Agenzia concorda con la tesi del Teatro stabile “ristorato” dal Mibact (ora ministero della Cultura).
Nel dettaglio, la circostanza che il contributo erogato al Teatro istante sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 e del Fondo unico dello spettacolo, non osta al regime esentativo, dal momento che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” (da cui trae origine l’aiuto in argomento) fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rileva, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i sussidi distribuiti in seguito all’emergenza da Covid-19.
Dopo aver ricevuto dal suddetto ministero un primo contributo straordinario in due tranche, in applicazione delle disposizioni riguardanti la ripartizione, l’assegnazione e l’erogazione di risorse a sostegno dei settori dello spettacolo, così come previsto dagli articoli 89 del Dl “Cura Italia” e 183, comma 11-quater del Dl “Rilancio”, al quale è stata applicata la ritenuta alla fonte del 4%, l’istante, quale “Teatro di rilevante interesse culturale”, con decreto n. 1970 del 17 novembre 2020 del direttore generale della direzione generale Spettacolo, emanato ai sensi del Dm n. 467/2020, si è visto assegnare un nuovo contributo eccezionale, per compensare le mancate entrate da biglietteria subite nel 2020 a causa delle misure di contenimento.
A questo punto, all’istante è sorto un dubbio in merito al trattamento tributario da riservare a quest’ultimo aiuto. Infatti, ai sensi dell’articolo 10-bis del richiamato decreto, non dovrebbe concorrere alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, e nemmeno ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del Tuir, quindi, non dovrebbe neanche essere sottoposto alle ritenute alla fonte (articoli 28 e 29 del Dpr n. 600/1973).
L’Agenzia, ponendosi in linea con l’osservazione del Teatro, rileva che l’articolo 89 del decreto “Cura Italia”, per sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo penalizzati dalle misure restrittive anti-pandemia, ha previsto, nello stato di previsione dell’ex ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo (ora ministero della Cultura), l’istituzione di due Fondi per sopperire alla crisi di tali settori. Con decreto del 23 aprile 2020, il predetto ministero ha disposto che una quota del Fondo emergenze di parte corrente, di cui al citato articolo 89, fosse destinata al sostegno degli organismi operanti nello spettacolo dal vivo nei settori del teatro, della danza, della musica e del circo, che non fossero stati destinatari di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo nell’anno 2019.
Anche il successivo Dl “Rilancio”, all’articolo 183, comma 11-quater, ha previsto che nello stato di previsione del citato ministero fosse istituito un Fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, “che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo”.
Di conseguenza, l’allora Mibact ha destinato una quota del Fondo emergenze (articolo 89, Dl n. 18/2020) tra gli altri, ai Teatri di rilevante interesse culturale, come quello istante. Pertanto, con decreto n. 1970/2020 del direttore generale della direzione generale Spettacolo del ministero, veniva assegnato al Teatro stabile il contributo in esame.
Tanto ricostruito, l’Agenzia osserva che l’articolo 10-bis del decreto “Ristori” ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
In particolare, sottolinea che tale disposizione, volta a contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza sanitaria, ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza” erogati, in via eccezionale, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui agli articoli 27 del “Cura Italia” e 25 del “Rilancio”).
Così, facilmente, l’Agenzia conclude che il sussidio concesso all’istante, con decreto direttoriale della direzione generale Spettacolo dell’allora Mibact, ha tutti i requisiti per non rilevare fiscalmente, precisando anche che non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo sia stanziato con risorse del Fondo sviluppo e coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 e del Fondo unico dello Spettacolo, dal momento che l’articolo 10-bis fa esclusivo riferimento alla natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati. A nulla rileva, pertanto, la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziarli.
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