Analisi e commenti

20 Maggio 2021

La stabile organizzazione – 3 l’azione dell’Ocse contro i raggiri

Il Progetto Beps (Base erosion & profit shifting) rappresenta l’iniziativa, nata in seno all’Ocse, orientata al perseguimento dell’integrazione dei sistemi fiscali degli Stati attraverso la promozione di principi e misure comuni, per l’eliminazione delle differenze suscettibili di creare distorsioni in ambito fiscale.
Si tratta di 15 diversi ambiti, a cui sono seguite 15 diverse Actions, in ciascuno dei quali sono state individuate le misure ritenute efficaci per contrastare le pratiche di elusione fiscale.

Lo strumento individuato per dare concreta attuazione alle misure Beps è quello della Convenzione multilaterale (Mli o Convenzione). Essa consente, con alcune limitazioni, un approccio simultaneo e omogeneo da parte degli Stati firmatari, evitando che ciascun Paese debba intervenire a modificare i singoli trattati bilaterali negoziando, in momenti diversi, un elevato numero di accordi.
Lo scopo che questo strumento si prefigge è, dunque, di accelerare i tempi e di semplificare il processo di integrazione.
 
Ogni Stato dovrà adottare una sola legge di ratifica, che avrà effetto nei confronti di tutti i sottoscrittori e dovrà notificare all’Ocse la lista dei trattati bilaterali ai quali debba applicarsi la Convenzione; con la conseguenza che la stessa risulterà efficace esclusivamente rispetto ai trattati individuati e notificati dalle parti contraenti.
Ciascun Paese conserva, quindi, la facoltà di escludere alcuni trattati dal campo di applicazione della Convenzione, poiché rileveranno solo quelli notificati.

La Convenzione opera implementando un certo numero di misure Beps che riguardano materie e fattispecie già regolate nei trattati bilaterali (Tax treaty-related meausures) e che richiedono, per la loro attuazione, una revisione di alcune previsioni nel modello di convenzione Ocse e quindi dei trattati che su di esso si basano.
Le misure Beps interessate sono quelle previste dall’Azione 2 (Neutralizing hybrid mismatch arrangements), dell’Azione 6 (Preventing the granting of treaty benefits in inappropriate circumstances), dall’Azione 7 (Preventing the artificial avoidance of permanent establishment status) e dell’Azione 14 (Making dispute resolution meccanismo effective).

Senza addentrarci nelle singole aree di intervento, evidenziamo le disposizioni per contrastare l’aggiramento artificiale dello status di stabile organizzazione (articoli da 12 a 15) posto in essere tramite i commissioner arrangements (o simili strategie contrattuali), le esenzioni previste per attività specifiche e il frazionamento dei contratti (antifragmentation-rule).

Uno dei principi a cui è ispirata la Convenzione è quello della flessibilità, a tal fine è stata prevista, la possibilità di introdurre ed esercitare un numero di riserve e opzioni.
In base al meccanismo della riserva e delle opzioni, uno Stato contraente può decidere unilateralmente di non applicare in tutto o in parte una determinata previsione dell’Accordo a cui aderisce. In questo caso, la scelta viene formulata in via unilaterale, ma l’effetto è simmetrico e assume rilevanza con riferimento ai rapporti bilaterali con qualunque altro Stato.
Resta, tuttavia, salvaguardato, il rispetto dello standard minimo previsto dal pacchetto Beps, ovvero di quelle previsioni che per la loro riconosciuta rilevanza, vanno necessariamente implementate e non ammettono deroghe.
Il meccanismo della riserva, in sostanza, si traduce per lo Stato che la esercita, in una mutilazione della sfera di applicazione dell’Accordo, con effetto per le altre parti contraenti. Tale circostanza fa sì che non sia facile individuare l’effettivo campo di applicazione della Convenzione multilaterale.
Da qui discende una delle critiche più significative mosse all’Ocse con riferimento allo strumento multilaterale, posto che nella sua concreta applicazione non ci si può sottrarre alla dinamica bilaterale degli incroci per capire quali previsioni risultino infine applicabili.
Nella maggioranza dei casi, anche in seguito alla ratifica dello strumento multilaterale da parte di tutti gli Stati firmatari, il meccanismo delle riserve e delle opzioni rende, in diverse circostanze, inapplicabili i principi contenuti nella Convenzione, con il risultato che il quadro normativo convenzionale valido, resta quello originario e pertanto invariato rispetto alle modifiche operate dal progetto Beps e dalla stessa Mli.

La Convenzione multilaterale è entrata in vigore dal 1° luglio 2018, a seguito del deposito dello strumento di ratifica da parte della Slovenia. Attualmente, sono 65 i Paesi in cui le modifiche già esplicano i propri effetti in conseguenza al deposito dello strumento di ratifica.
I Paesi sottoscrittori della Convenzione sono oggi 95, ma è un numero destinato a crescere in quanto vi sono giurisdizioni che hanno già espresso il loro intento alla firma.
L’Italia, tra i primi sottoscrittori della Multilaterale, nel giugno 2017, deve ora procedere con il recepimento della stessa attraverso il deposito dello strumento di ratifica e con la notifica al depositario Ocse dei trattati coperti, per far sì che le modifiche alle varie convenzioni esplichino il loro effetto.

Continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 6 maggio
La seconda puntata è stata pubblicata giovedì 13 maggio

La stabile organizzazione – 3 l’azione dell’Ocse contro i raggiri

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