18 Maggio 2021
Revoca del trust: misura fissa per registro, ipoteca e catasto
La revoca del trust con cui si restituiscono i beni ai soggetti che lo avevano istituito predisponendo un programma gestorio che, quindi, non si realizzerà, sconta l’imposta di registro e quelle ipocatastali in misura fissa. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 352 del 18 maggio 2021.
Il notaio istante ritiene corretta l’applicazione dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto di revoca del trust, in quanto l’atto di revoca costituisce un atto “neutro” che non determina alcun trasferimento di ricchezza e non manifesta alcuna capacità contributiva e, come tale, non può essere tassato con imposta proporzionale. La soluzione viene prospettata anche sulla base di alcune pronunce di legittimità con cui la Cassazione ha affermato che all’atto di dotazione di beni al trustee non può essere applicata l’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, mancando l’effettivo incremento patrimoniale in capo al trustee (Cassazione, sentenze n. 2901/2020, n. 32392/2020, n. 2897/2020, n. 2898/2020, n. 2900/2020, n. 2902/2020, n. 4163/20 e n. 7003/2020).
L’Agenzia, in linea con quanto prospettato dall’istante, ritiene che nel caso in esame si realizza una semplice restituzione di beni ai soggetti che avevano istituito il trust e non si verifica invece un trasferimento di ricchezza fra soggetti diversi.
Il documento di prassi ricorda in via preliminare che l’articolo 2 del Dl n. 262/2006 prevede l’applicazione dell’imposta di successione e donazione anche in caso di “costituzione di vincoli di destinazione”. In base a tale disposizione, quindi, in linea di principio, l’attribuzione di beni e/o diritti vincolati in trust ai beneficiari del trust, da parte del trustee, determina l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Al fine di determinare le modalità della tassazione dell’atto di revoca del trust, che non trova una norma specifica di riferimento, è necessario evidenziare quali sono gli effetti della revoca.
Nel caso in esame i beni immobili in dotazione del trust sono ritrasferiti ai disponenti che lo avevano istituito. In sostanza, si tratta di un’attribuzione dei beni del trust da parte del trustee a favore dei disponenti che avevano segregato gli stessi beni nel fondo in trust. Rileva la circostanza che i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidono con i soggetti disponenti del trust. Di conseguenza, la mancanza di un passaggio di ricchezza fra soggetti rende impossibile l’applicazione dell’imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo.
L’Agenzia giunge a tale conclusione anche sulla base della recente giurisprudenza della Corte di cassazione che, nella sentenza n. 10256 del 29 maggio 2020, ha chiarito che “solo l’attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente può considerarsi, nel trust, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell’imposta sul trasferimento di ricchezza”. Il presupposto è valido se, come nel caso dell’interpello, la revoca del trust è totale, lo stesso cesserà di esistere e i beni immobili restituiti ai disponenti sono i medesimi beni immobili segregati in trust e, specificamente, gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi.
Non avendo ad oggetto prestazioni a carattere patrimoniale, l’atto di revoca del trust quindi, conclude l’Agenzia, dovrà scontare il Registro in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, parte prima, del Dpr n. 131/1986) e le imposte ipotecarie e catastali per le formalità della trascrizione e per le volture catastali anch’esse in misura fissa (articolo 4 e articolo 10, comma 2, della Tariffa allegata al Dlgs n. 347/1990).
Ultimi articoli
Normativa e prassi 20 Marzo 2026
Lavoro da remoto per azienda estera, sì al nuovo regime sugli impatriati
Il lavoratore potrà beneficiare della misura di favore se la residenza fiscale è trasferita in Italia e l’attività è svolta prevalentemente sul territorio italiano, anche se per un datore estero Un ingegnere informatico italiano, iscritto all’Aire e residente fiscalmente in Finlandia da oltre 30 anni, dipendente di una società finlandese per la quale lavora esclusivamente da remoto, coniugato con una donna residente in Italia, potrà beneficiare del regime sugli impatriati al suo rientro in Italia nel 2026, essendo irrilevante il fatto che continuerà a lavorare in smart working per il datore estero.
Attualità 20 Marzo 2026
Investimenti su sale cinematografiche, richieste del tax credit dal 24 marzo
Le domande riguardano le spese del 2024 e devono essere inviate via pec utilizzando i modelli disponibili sulla piattaforma informatica online Dgcol.
Attualità 19 Marzo 2026
False comunicazioni via mail: il phishing torna in azione
Il messaggio fraudolento è curato nei dettagli: grafica ben strutturata, linguaggio credibile e nome e indirizzo del mittente possono ingannare facilmente un utente non esperto È in corso una nuova campagna di phishing che sfruttando impropriamente l’immagine autorevole di Agenzia delle Entrate e Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) cerca di sottrarre le credenziali di posta elettronica delle malcapitate vittime.
Attualità 19 Marzo 2026
Consultazione dei valori immobiliari, la parola agli utenti del servizio
La funzionalità, online sul sito dell’Agenzia, consente di visionare i corrispettivi dichiarati nelle compravendite immobiliari.