Normativa e prassi

17 Maggio 2021

Piattaforme robotiche a Iva piena, la loro cessione non è accessoria

Iva ordinaria sulla fornitura di piattaforme robotiche per ortopedia protesica di anca e ginocchio, programmata da un Servizio sanitario regionale. Dal disciplinare di gara si evince, infatti, che l’acquisizione di tali strumentazioni costituisce la prestazione principale, che non può essere accessoria alla fornitura delle protesi, alle quali si applica l’Iva al 4% solo se il contratto attuativo dell’intera fornitura prevede corrispettivi distinti per le diverse fattispecie che lo compongono. In tal caso, infatti, la cessione delle protesi non sarebbe accessoria rispetto alla fornitura delle piattaforme robotiche e non verrebbe “trascinata” da queste nell’alveo dell’Iva piena. La cessione delle protesi e quella delle piattaforme robotiche, infatti, non sono in rapporto di stretta funzionalità.

Con la risposta n. 348 del 17 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate si posiziona su un piano diametralmente opposto rispetto a quello dell’istante. Questi, in sostanza, ipotizza che la cessione delle piattaforme robotiche sia da considerare accessoria a quella principale di fornitura di protesi, che normalmente scontano l’Iva ridottissima. Nella stessa procedura di gara, infatti, l’acquisizione di queste ultime sarebbe avvenuta in modo unitario e inscindibile da quella relativa alle piattaforme.

Nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, osserva innanzitutto l’amministrazione, ciascuna operazione assume autonoma rilevanza agli effetti dell’Iva. Tale regola generale, tuttavia, può essere derogata in presenza di operazioni complesse, in relazione alle quali è necessario verificare se le stesse costituiscano, da un punto di vista economico-funzionale, un unicum inscindibile (articolo 12, Dpr n. 633/1972). Per fornire il suo parere, l’Agenzia ha dunque esaminato nel dettaglio la determinazione per l’aggiudicazione dei beni in argomento, concludendo, come anticipato, che l’oggetto della fornitura è costituito dalle piattaforme robotiche. La stessa, difatti indice “una procedura aperta per la stipula di un accordo quadro biennale per la fornitura in placement di piattaforme robotiche per ortopedia protesica da destinare alle AA.SS della Regione X”, che in particolare prevede:
– la fornitura della piattaforma robotica per ogni intervento necessario con la possibilità di concordare con le AASS, che ne faranno richiesta, in base al numero degli interventi previsti, di mantenere le piattaforme residenti presso la struttura delle AASS stesse, oppure di installare le piattaforme al bisogno per ogni singolo intervento e nei presidi indicati dalle AASS;
– l’assistenza full risk, comprensiva della fornitura di tutte le partì di ricambio ed erogazione di tutte le ore di manodopera necessarie senza limiti, per tutte le tipologie di guasto;
– l’aggiornamento costante di tutte le componenti sia hardware che software dei sistemi forniti;
– la fornitura in conto deposito di tutti i materiali monouso e pluriuso, protesi comprese, dedicati all’intervento, i quali dovranno essere reintegrati entro e non oltre le 24h dalla comunicazione dell’avvenuto utilizzo, per i quali è previsto la stipula di un apposito contratto estimatorio;
– l’assistenza tecnico-ingegneristica e formazione agli operatori in loco, per tutti gli interventi programmati e per tutta la durata degli stessi, con la possibilità di proporre forme alternative di assistenza legate alla tipologia di tecnologia proposta.

Il tutto conduce a individuare l’oggetto principale dell’accordo quadro nella fornitura delle piattaforme robotiche e di una serie di ulteriori prestazioni che potrebbero qualificarsi accessorie a quest’ultima anche ai fini della corretta aliquota Iva da applicare al relativo corrispettivo, che è quella ordinaria del 22 per cento.

Pertanto, diversamente da quanto auspicato dall’istante, la cessione delle protesi non può essere considerata l’elemento principale dell’operazione e la fornitura delle piattaforme robotiche prestazione a questa accessoria, così da applicare all’intera fornitura l’aliquota Iva del 4 per cento. Dall’esame della documentazione, si ricava anzi che le due cessioni sono autonome. Per la fornitura in conto deposito di tutti i materiali monouso e pluriuso, protesi comprese, è infatti prevista la stipula di un apposito contratto estimatorio e la consegna all’istante dei dispositivi medici oggetto del contratto nella qualità e quantità concordata.

Infine, l’Agenzia aggiunge che le protesi, pur scontando tradizionalmente l’aliquota Iva del 4%, rischierebbero, in quanto accessorie, l’attrazione nell’Iva ordinaria se il contratto attuativo della fornitura in esame dovesse prevedere un unico corrispettivo per l’intera fornitura. Al contrario, se lo stesso contratto stabilisce corrispettivi distinti per le diverse fattispecie che lo compongono, la cessione delle protesi potrà avvenire con l’aliquota agevolata (n. 41-quater della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).

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