30 Aprile 2021
Rivalutazione dei beni d’impresa, in arrivo i tre codici tributo
Con la risoluzione n. 29/E del 30 aprile 2021 sono istituiti, rispettivamente, i codici tributo “1857” e “1858” per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati. Inoltre, in relazione ai settori alberghiero e termale, con lo stesso documento di prassi è istituito il codice tributo “1859” per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione.
Ricordiamo le chiavi normative delle rivalutazioni.
L’articolo 110 del decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020) ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti) risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, fatta eccezione per gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura del 10 per cento.
Le imposte sostitutive sul saldo attivo della rivalutazione e sul maggior valore attribuito ai beni rivalutati devono essere versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e le altre due entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi.
Il pagamento degli importi può avvenire, tramite modello F24, anche avvalendosi dell’istituto della compensazione (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997).
Per un approfondimento vedi articolo “Il fisco nel decreto “Agosto” – 9 Rivalutazione dei beni d’impresa”.
Dunque, per consentire il versamento tramite modello F24 delle dette imposte sostitutive, sono istituiti i codici tributo:
- “1857” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – art. 110, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”;
- “1858” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO AI BENI RIVALUTATI – art. 110, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Inoltre, l’articolo 6-bis, comma 1, del decreto “Liquidità” (Dl n. 23/2020) ha previsto per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
In particolare, l’imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione deve essere versata nella misura del 10% con le modalità indicate all’articolo 1, comma 701, della legge di bilancio 2020, in un massimo di tre o di sei rate di pari importo. Gli importi da versare possono anche essere compensati.
Il neonato codice da utilizzare è “1859” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – settori alberghiero e termale – art. 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo appena istituiti vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 27 Gennaio 2026
Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036 Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva.
Attualità 27 Gennaio 2026
Invio dati spese sanitarie 2025, ultimo giorno lunedì 2 febbraio
Prende avvio il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Attualità 27 Gennaio 2026
Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero
Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.
Normativa e prassi 26 Gennaio 2026
Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro
I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti.