19 Aprile 2021
Strumenti per diagnostica in vitro, senza Iva se a dirlo è la classifica
Si applica il regime di esenzione Iva con diritto alla detrazione d’imposta fino al 31 dicembre 2022, come previsto dal comma 452 della legge di bilancio 2021, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro per Covid-19, identificati dai codici Taric assegnati dall’Adm. Per i tamponi, invece, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica tramite apposito accertamento tecnico delle Dogane. Questi i chiarimenti forniti con le risposte nn. 267 e 268 del 19 aprile 2021.
Le richieste di maggiori informazioni in merito alla corretta applicazione dell’agevolazione Iva arrivano da due società che commercializzano la prima dispositivi medico-diagnostici, la seconda tamponi per l’accertamento del Covid-19.
I dispositivi diagnostici sono stati identificati con specifici codici doganali, mentre per i tamponi non esiste codice doganale in quanto non vengono importati ma acquistati in Italia.
Per entrambe le società l’Agenzia delle entrate ripercorre la normativa e i documenti di prassi che prevedono la possibilità di applicare l’Iva agevolata, innanzitutto richiamando l’articolo 124 del decreto “Rilancio”, che ha introdotto la disciplina Iva agevolata riguardante la cessione di determinati beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’agevolazione consiste, fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento.
La legge di bilancio 2021 con l’articolo 1, comma 452 ha stabilito che “In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”.
Al riguardo, la direttiva Ue 2020/2020 prevede che gli Stati membri possono stabilire fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione dall’Iva con diritto a detrazione per le forniture di vaccini e strumentazione per diagnostica in vitro per Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connessi.
L’Agenzia fa inoltre presente che nell’ambito della “strumentazione per diagnostica per Covid-19” prevista dal numero 1-ter.1 della tabella A, parte II-bis, allegata al Dpr n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, sono esenti dall’Iva soltanto le cessioni dei “dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017”.
La circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli n. 9/D del 3 marzo2021, in relazione alla strumentazione per diagnostica Covid, ha fornito chiarimenti e ha riportato i relativi codici Taric per kit diagnostici e di campionamento, reagenti diagnostici e strumenti utilizzati nei laboratori clinici per la diagnosi in vitro.
In base a tale codifica, l’Agenzia ritiene che solo ai dispositivi con le caratteristiche corrispondenti alle descrizioni e ai codici Taric indicati dall’Adm può essere applicata l’esenzione dall’Iva con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, riguardo ai tamponi, è necessario procedere all’esatta classificazione merceologica degli stessi, mediante apposito accertamento tecnico dell’Adm.
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